Subingresso in concessioni demaniali spirate: illegittime le proroghe generalizzate, obbligo di disapplicazione (TAR Campania n. 4921 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, incidendo su risorse scarse, devono essere affidate mediante procedure selettive conformi ai principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione di cui all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e all’art. 49 TFUE. Sono pertanto incompatibili con il diritto eurounitario le proroghe automatiche e generalizzate dei titoli concessori, con conseguente obbligo di disapplicazione per amministrazioni e giudice della normativa interna contrastante. Tale regime si applica anche ai titoli ottenuti all’esito di una procedura selettiva, qualora il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per scadenza del termine. In mancanza dei presupposti per una proroga tecnica, non può configurarsi alcun valido procedimento di subingresso in una concessione definitivamente spirata, né può sussistere un legittimo affidamento sulla perdurante efficacia del titolo.
Il Fatto
La società ricorrente, già concessionaria di alcune aree demaniali, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva riscontrato negativamente la richiesta di riattivazione e definizione del procedimento di subingresso ex art. 46 cod. nav., presentata in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento. L’annullamento aveva riguardato le nuove concessioni rilasciate a seguito del subentro, per vizio di motivazione, ma non le concessioni originarie. Il Comune, tuttavia, negava la riattivazione del procedimento, ritenendo le concessioni “irrimediabilmente spirate” al 31 dicembre 2023 e disapplicando le proroghe legali successive.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania premette che il provvedimento impugnato si fonda sull’assunto della intervenuta scadenza dei titoli concessori, con la conseguente impossibilità di procedere al subingresso in una concessione “inesistente”. Tale assunto viene valutato alla luce del quadro giurisprudenziale eurounitario e nazionale in materia di concessioni demaniali marittime.
La sentenza ricorda che, secondo i principi consolidati (da ultimo Corte cost. n. 109 del 2024), le concessioni incidono su risorse scarse e devono essere assegnate tramite procedure selettive, conformi all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le proroghe automatiche e generalizzate sono illegittime, imponendosi la disapplicazione di tutte le disposizioni che hanno spostato in avanti i termini di scadenza previsti dall’originaria versione dell’art. 3 della l. n. 118/2022, inizialmente fissati al 31 dicembre 2023.
La motivazione richiama il proprio indirizzo e quello del Consiglio di Stato, secondo cui la scadenza delle concessioni è fissata al 31 dicembre 2023, e la successiva proroga al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024) e quella al 30 settembre 2027 vanno disapplicate, in quanto proroghe generalizzate. La Corte esclude che il differimento al 2027 possa essere considerato una “proroga tecnica”, istituto di carattere eccezionale e ammissibile solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una gara già indetta o da indire in tempi brevissimi.
Nel caso di specie, il Comune aveva adottato una precedente determina di proroga generalizzata, priva dei requisiti per essere qualificata come “proroga tecnica”, in quanto non risultava avviata alcuna concreta procedura selettiva. La Corte conclude, pertanto, che il provvedimento di diniego, adottato all’esito di un procedimento di riesame, costituisce corretta applicazione dei principi comunitari, non essendo configurabile alcun subingresso in concessioni definitivamente spirate al 31 dicembre 2023.
Alla luce di tali ragioni, il ricorso viene respinto, con compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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