Diniego di discarico parziale e rideterminazione del dovuto per la concessionaria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 43 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio contabile promosso dal concessionario ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è azione demolitoria di annullamento del provvedimento di diniego del discarico, ma accertamento del diritto dell’ente locale a ottenere il pagamento delle quote inesigibili secondo l’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sulla sussistenza di quel diritto. Il ragionevole affidamento del concessionario sull’applicabilità delle norme derogatorie non vale ad escludere l’inadempimento se non è provata la sussistenza degli ulteriori presupposti sostanziali del discarico. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che deve proseguire. La definizione agevolata con il pagamento di un ottavo è applicabile solo entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo affidava alla concessionaria la riscossione dei propri crediti. All’esito di un’attività di verifica su centoquarantadue partite, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse, ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999. La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, articolando eccezioni procedimentali e contestando, nel merito, l’applicabilità della disciplina richiamata.
Il contenzioso subiva un duplice arresto per intervento della Corte costituzionale: la sentenza n. 51/2019 aveva escluso la riferibilità delle norme derogatorie richiamate dalla società, e la sentenza n. 66/2022 aveva dichiarato illegittima l’applicabilità retroattiva delle stesse ai concessionari privati. Riassunto il giudizio, la controversia riguardava la specifica partita riferibile a un debitore, con ruoli distribuiti su più annualità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio. Richiamando integralmente la propria sentenza n. 69/2023, ribadisce che l’iniziativa del concessionario non tende all’annullamento dell’atto di diniego, ma all’accertamento del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’agire amministrativo, pertanto, rilevano solo nella misura in cui incidano sulla sussistenza di tale diritto.
Sul piano sostanziale, la Corte applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, esclusa ogni riferibilità delle proroghe derogatorie per effetto delle pronunce costituzionali. Il ragionevole affidamento della concessionaria non la esonera automaticamente dall’inadempimento: occorre verificare i presupposti sostanziali del discarico, restando il diniego legittimo se la mancata riscossione è imputabile a negligenza.
Il Collegio sottolinea che il diniego impugnato non sospende l’attività di riscossione. La concessionaria deve anzi proseguirla, perché la protratta inerzia nelle more del giudizio può pregiudicare l’esito del ricorso. Va quindi valutato anche quanto riscosso dopo il diniego.
Applicando tali criteri, la Corte accoglie parzialmente il ricorso. Quanto alla prima cartella, il parziale pagamento intervenuto esclude il diritto al discarico per la somma già riscossa. Per le altre, la documentazione evidenzia un’attività disordinata, episodica e frazionata, con verifiche patrimoniali tardive e atti esecutivi non tempestivi, privi di risultato. Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.
Quanto alla sopravvenuta rottamazione dei crediti di cui all’art. 4, d.l. n. 119/2018 e all’art. 4, d.l. n. 41/2021, il Collegio ne esclude la rilevanza: alla data di entrata in vigore delle norme la possibilità di un esito positivo della riscossione era già gravemente compromessa.
Sul quantum, la Corte interpreta l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999: la riduzione a un ottavo presuppone il pagamento entro novanta giorni dalla notifica del diniego definitivo; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Le spese di giudizio sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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