Fermo amministrativo subordinato a ragione di credito non meramente ipotetica (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 135 del 14.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fermo amministrativo previsto dall’art. 69 r.d. n. 2440/1923 presuppone l’esistenza di una ragione di credito dell’amministrazione, non necessariamente accertata ma ragionevolmente configurabile. La misura cautelare non può fondarsi su una pretesa meramente ipotetica o su un titolo solo eventuale. La pendenza di un procedimento penale, in assenza di costituzione di parte civile e di avvio di una procedura amministrativa di revoca, non integra il presupposto oggettivo del fermo. Il giudice contabile annulla il provvedimento che anticipi gli effetti di una pretesa economica non ancora definita nei suoi profili di antigiuridicità, di elemento soggettivo e di danno.
Il Fatto
La società ricorrente, emittente televisiva locale, impugna davanti alla Corte dei conti il provvedimento con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto il fermo amministrativo su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute alla società, fino alla concorrenza di oltre cinque milioni di euro. Il fermo si fonda su asserite ipotesi di danno erariale e all’immagine oggetto di un procedimento penale pendente, nel quale il precedente legale rappresentante e l’amministratore delegato sono imputati, tra l’altro, di truffa aggravata per aver dichiarato falsamente di rispettare il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV onde ottenere contributi pubblici.
La società contesta la sussistenza dei presupposti del fermo, rilevando che la normativa sui contributi non annovera la violazione del Codice tra le cause di revoca e che il Ministero, in altre sedi, aveva esso stesso escluso tale lettura estensiva. Il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto, sostenendo che la sola esistenza della richiesta di rinvio a giudizio integri la fondata apparenza della ragione di credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 69 r.d. n. 2440/1923 fonda la legittimità del provvedimento cautelare non sulla certezza della pretesa, ma sulla sua ragionevolezza, tale da giustificare la soggezione del debitore. Il fermo è ammissibile anche quando il credito, pur contestato, possa ritenersi ragionevolmente esistente.
La Corte verifica quindi se, nel caso concreto, tale ragionevolezza sussista. Il quantum del credito ipotizzato è determinato in base al capo di imputazione relativo alla truffa aggravata. Il Collegio esamina la normativa sui contributi e rileva che l’art. 4 d.P.R. n. 146/2017 assume come requisito di ammissione esclusivamente l’adesione al Codice, mentre l’art. 8 del medesimo regolamento prevede la revoca per la non veridicità delle dichiarazioni e per il mancato rispetto di specifici impegni, senza contemplare la violazione del Codice.
La Corte valorizza le stesse comunicazioni del Ministero, il quale in sede di indagini e nel contenzioso amministrativo aveva escluso che la violazione del Codice potesse comportare la revoca dei contributi, individuando in capo al Comitato Media e Minori e all’Agcom il regime sanzionatorio tipico. L’amministrazione, dunque, ha posto in dubbio la stessa equiparazione tra adesione e impegno a rispettare le norme di autoregolamentazione.
Da ciò deriva che, anche ove fosse accertata con sentenza definitiva la commissione del reato, non risulta ragionevole sostenere la sussistenza di una ragione di credito in assenza di costituzione di parte civile e di avvio di una procedura di revoca. Il Collegio esclude parimenti la configurabilità del danno erariale, richiamando le osservazioni della Procura contabile sulla controvertibilità dell’antigiuridicità della condotta, dell’elemento soggettivo e del danno. Il ricorso è pertanto accolto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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