Diniego in forma semplificata e obbligo di motivazione nel procedimento edilizio (TAR Trentino-Alto Adige n. 110 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento edilizio avviato su istanza di parte, la conclusione negativa in forma semplificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge prov. n. 17/1993 è legittima quando l’istanza risulti ictu oculi inammissibile per difetto di completezza o di conformità alla disciplina urbanistica. In tale ipotesi non opera l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento previsto dall’art. 11-bis legge prov. n. 17/1993, perché la fase procedimentale è circoscritta alla verifica sommaria dei presupposti e non alla trattazione nel merito del progetto. L’art. 74, comma 6, legge prov. n. 9/2018, che sanziona con l’inammissibilità il mancato o incompleto riscontro alla richiesta di integrazione documentale, si coordina con la disciplina generale sul procedimento e consente l’adozione del provvedimento semplificato. La motivazione è sufficiente quando indichi in modo sintetico ma comprensibile il fatto o la ragione di diritto determinanti.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un immobile ricadente in zona residenziale di espansione con piano di attuazione. Dopo una prima variante al progetto di ristrutturazione, aveva presentato una seconda variante concernente modeste modifiche interne e l’eliminazione di alcuni sostegni metallici del balcone. L’amministrazione comunale, dopo aver chiesto l’integrazione di nove elaborati ai sensi dell’art. 74, comma 6, legge prov. n. 9/2018, ha concluso il procedimento con provvedimento negativo in forma semplificata, rilevando la manifesta inammissibilità dell’istanza: progetto non conforme agli strumenti di pianificazione, realizzazione di una terrasse a sbalzo oltre la linea di massima edificabilità, difformità tra stato di fatto e planimetrie, ingombro su particella catastale altrui. La società ha impugnato il diniego unitamente al parere negativo della struttura competente, deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria, disparità di trattamento rispetto a un proprietario confinante e sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di riunione con i procedimenti connessi, affermando che ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. la riunione di più cause è facoltativa e non obbligatoria, specie in presenza di provvedimenti autonomi, parti e motivi di ricorso differenti.
Nel merito, il giudice ha ricostruito il rapporto tra la disciplina provinciale sul procedimento e quella edilizia. L’art. 4, comma 1, legge prov. n. 17/1993 consente di chiudere il procedimento con atto motivato in forma semplificata quando l’istanza appaia manifestamente inammissibile, mentre l’art. 11-bis impone la previa comunicazione dei motivi ostativi solo nei procedimenti destinati alla trattazione nel merito. Poiché l’art. 74, comma 6, legge prov. n. 9/2018 sanziona con l’inammissibilità l’inerzia o l’incompletezza del riscontro, la fase di verifica resta circoscritta alla completezza documentale, con la conseguenza che le garanzie partecipative risultano adeguatamente soddisfatte dalla richiesta di integrazione e dall’accesso ispettivo.
Il Tribunale ha quindi escluso la dedotta disparità di trattamento, rilevando che la posizione del confinante era oggettivamente diversa: costui aveva depositato documentazione integrativa tempestivamente valutata dalla commissione competente, mentre la ricorrente non aveva colmato le lacune segnalate. La differente sequenza procedimentale giustifica quindi il differente esito.
Quanto alla linea di massima edificabilità, i giudici hanno qualificato la terrasse a sbalzo e la pavimentazione del giardino come opere rilevanti ai fini delle distanze, richiamando la nozione civilistica di costruzione e il principio quod non est in actis non est in mundo: ciò che non risulta dalle planimetrie non può ritenersi assentito. La prima variante non conteneva alcun riferimento alla terrasse, cosicché nessuna autorizzazione implicita può desumersi. Infine, la motivazione plurima del diniego è stata ritenuta idonea a sostenere l’atto anche in presenza di un solo motivo legittimo, con integrale rigetto del ricorso e condanna della società alle spese.
Nota della Redazione
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