Diniego paesaggistico illegittimo se motivato per relationem senza prescrizioni (TAR Sicilia n. 48 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo quando l’Amministrazione motiva per relationem, richiamando il preavviso di diniego, senza collegare le ragioni ostative al vincolo concretamente apposto sul bene e senza esplicitare il contrasto tra l’opera e le ragioni di tutela dell’area. Grava sulla Soprintendenza l’onere di corredare il diniego di una motivazione riferita al caso concreto e alle ragioni ambientali ed estetiche, nel rispetto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiesti dall’art. 3 legge n. 241/1990. Il principio di leale collaborazione di cui all’art. 1 legge n. 241/1990 impone inoltre alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, indicando le prescrizioni e le modifiche progettuali utili a superare il contrasto, poiché la tutela del paesaggio non coincide con la sua statica salvaguardia. Il provvedimento che non si attenga a tali parametri è annullato, con salvezza delle nuove determinazioni dell’Amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’attività commerciale di pasticceria e gelateria nei locali a piano terra di un edificio in Cefalù, ha predisposto un progetto per la creazione di una nuova porta di accesso nel muro perimetrale prospiciente la via Roma. L’intervento era finalizzato a migliorare la funzionalità e la fruibilità dell’esercizio e a rispondere a esigenze di sicurezza.

Il progetto è stato sottoposto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo per ottenere il nulla osta paesaggistico, negato con il provvedimento impugnato. La società ha proposto ricorso al TAR Sicilia deducendo plurimi motivi, tra cui la lacunosità della motivazione, la violazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, lo sviamento di potere e il travisamento dei fatti. L’Amministrazione si è costituita in giudizio. All’udienza pubblica del 02.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via prioritaria il motivo relativo alla lacunosità della motivazione, applicando il principio di economia processuale. La doglianza è fondata. Il provvedimento impugnato giustifica il diniego utilizzando la tecnica della motivazione per relationem, richiamando le ragioni ostative già espresse nel preavviso di diniego adottato ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990.

In quel preavviso si legge che osterebbe all’intervento lo “stravolgimento dell’idea compositiva originale” dell’edificio. Il Collegio rileva però che il vincolo rispetto al quale la Soprintendenza era chiamata a pronunciarsi era quello di notevole interesse pubblico, apposto al territorio di Cefalù con D.A. 17.05.1989 n. 2272. Si pone quindi il problema della congruità tra la motivazione adottata e lo specifico vincolo oggetto dell’intervento tutorio.

La Corte richiama l’art. 3 legge n. 241/1990, che impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità della Soprintendenza in materia di compatibilità paesaggistica, il Tribunale afferma che grava sulla stessa l’onere di motivare il diniego con riferimento al caso concreto e alle ragioni ambientali ed estetiche che impongono di escludere o limitare l’intervento (richiamata Cons. Stato, Sez. II, n. 10877 del 2023, con i conformi n. 5393 del 2020 e n. 634 del 2018).

Il Collegio richiama inoltre il principio di leale collaborazione di cui all’art. 1 legge n. 241/1990. Nel denegare l’autorizzazione, la Soprintendenza deve esplicitare il contrasto tra le opere e le ragioni di tutela dell’area vincolata e indicare le prescrizioni utili a superarlo, esprimendo un dissenso costruttivo (richiamate TAR Campania, Napoli, n. 6 del 2025, n. 4035 del 2024, TAR Lazio, Roma, n. 3631 del 2023, TAR Toscana n. 353 del 2022 e TAR Campania, Salerno, n. 1374 del 2020).

Nella fattispecie l’Amministrazione ha sviluppato argomentazioni avulse dal fine di tutela del paesaggio nel caso concreto. Il diniego è pertanto annullato, con assorbimento degli ulteriori motivi e salve le nuove determinazioni della Soprintendenza. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della non particolare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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