Diniego permesso di soggiorno per difetto di istruttoria sulla effettiva occupazione (TAR Sicilia n. 2463 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo per difetto di istruttoria e per errata valutazione dei presupposti il diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che si fondi sulla mancata presenza del richiedente ai sopralluoghi presso il posto di lavoro, quando le stesse dichiarazioni del datore di lavoro confermino che il rapporto è attualmente in forza e che l’attività è stata svolta fino a ridosso del provvedimento. L’amministrazione non può limitarsi a recepire l’asserita intenzione di licenziare, nè omettere gli ulteriori accertamenti istruttori che pure siano stati sollecitati in sede cautelare. Il giudice annulla il diniego, salvi gli esiti dell’ulteriore istruttoria demandata all’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore di Enna ha respinto l’istanza rilevando l’irreperibilità del richiedente a seguito di due sopralluoghi presso il posto di lavoro, eseguiti in date distanti circa quaranta giorni, e valorizzando le dichiarazioni del datore di lavoro, il quale aveva riferito l’allontanamento dal lavoro e dall’alloggio e l’intenzione di licenziare.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo l’omessa indicazione dell’autorità per il ricorso gerarchico, il difetto di istruttoria e l’errata valutazione dei presupposti, la nullità per mancata traduzione del provvedimento in lingua comprensibile e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quanto al preavviso di rigetto. L’amministrazione si è costituita sostenendo la correttezza del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo fondate le censure del secondo motivo, relative al difetto di adeguata istruttoria e alla errata valutazione dei presupposti. La decisione si concentra sulla sostenibilità del giudizio di irreperibilità su cui il diniego è costruito.

Un primo argomento è tratto dalle stesse difese dell’amministrazione: il sopralluogo iniziale non era andato a buon fine perché il ricorrente aveva ricevuto un permesso per assentarsi dal posto di lavoro. La mancata presenza in quella occasione risulta, dunque, giustificata e non può essere letta come indizio di allontanamento volontario.

Il secondo e decisivo passaggio riguarda la posizione lavorativa. Dalla comunicazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Enna del 16.10.2023 emerge che, al momento dell’adozione dell’atto, il ricorrente era titolare di un regolare contratto di lavoro subordinato. Lo stesso datore di lavoro, nel verbale del sopralluogo, aveva dichiarato che il lavoratore risultava “attualmente in forza”, assunto in data anteriore e occupato per tutti i mesi fino alla fine di novembre 2022.

Da qui il ragionamento del giudice: se le dichiarazioni del datore di lavoro vengono utilizzate per fondare il diniego, esse vanno lette per intero. Le stesse dichiarazioni attestano l’esistenza del rapporto e l’effettiva prestazione lavorativa; l’amministrazione non poteva quindi basarsi soltanto sulla asserita intenzione di licenziare, peraltro rimasta inattuata. La documentazione depositata in giudizio conferma che il ricorrente ha continuato a lavorare fino al 26.06.2023 e che dal 12.08.2023 è titolare di un nuovo contratto a tempo determinato.

Il provvedimento risulta così viziato per difetto di istruttoria: emerge per tabulas che al momento della sua adozione sussistevano i presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza. Il ricorso è accolto e il diniego annullato, salvi gli esiti dell’ulteriore istruttoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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