Rinnovo permesso per lavoro autonomo: requisito reddituale e vizi procedimentali (TAR Sicilia n. 2469 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo fondato sulla carenza del requisito reddituale integra un atto a carattere vincolato: la mancanza del presupposto economico esclude ogni margine di valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Ne consegue che i vizi del procedimento e della partecipazione, compresa l’omessa comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non hanno effetto invalidante ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non potendo il provvedimento avere esito diverso. La mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero non ne determina l’invalidità quando non gli abbia impedito di impugnarlo tempestivamente e di esercitare il diritto di difesa. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la documentata iscrizione presso il Centro per l’Impiego e una specifica istanza di rilascio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto con cui la Questura ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. A seguito di verifiche presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, l’Amministrazione aveva accertato redditi insufficienti al sostentamento e alla permanenza in Italia. Il provvedimento è stato notificato nel luglio 2019.

Il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, la mancata traduzione dell’atto, la mancata valutazione dei legami familiari e il diritto a un permesso per attesa occupazione. Ha inoltre riferito di aver presentato, nel settembre 2019, un’istanza di revoca del diniego, rappresentando lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e lamentando il silenzio dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Preliminarmente osserva che la mancata risposta alla istanza di riesame con conversione del titolo da lavoro autonomo a lavoro subordinato non rende illegittimo il provvedimento originario: al più, quella iniziativa potrebbe integrare una sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del diniego, avendo il ricorrente dimostrato di non voler più coltivare la posizione legata al lavoro autonomo.

Nel merito, non risulta dimostrato il possesso del requisito reddituale al momento del diniego. La Questura ha attestato di aver informato il ricorrente, nel maggio 2018, dei motivi ostativi all’accoglimento. A prescindere dalla necessità di contestare tale attestazione con querela di falso, il provvedimento si fonda sull’assenza di un requisito specifico: la sua mancanza rende il diniego atto vincolato, con la conseguenza che eventuali vizi procedimentali e partecipativi non hanno effetto invalidante ex art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Quanto alla mancata traduzione, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui tale omissione non inficia la validità dell’atto, non comunque quando non abbia impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere le proprie difese (Consiglio di Stato sez. III, sent. n. 4773/2023; T.A.R. Milano, sez. I, sent. n. 1728/2022). Nel caso di specie il ricorrente ha concluso in Italia un ciclo di istruzione scolastica.

Il motivo sui legami familiari è infondato oltre che generico, non essendo provato in atti il ricorso a legami rientranti tra quelli contemplati dall’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998. Infine, il ricorrente non ha documentato l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego, necessaria per il permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi degli artt. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 e 37, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 394/1999, né risulta una specifica istanza di rilascio. Le spese sono compensate per la particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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