Nulla osta paesaggistico postumo vincolato e aumento volumetrico anche minimo (TAR Sicilia n. 2460 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria di manufatti abusivi ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il nulla osta postumo ha natura vincolata e privo di margini di discrezionalità tecnica. L’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria, fuori dai casi tassativi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, quando le opere abbiano determinato creazione di superfici utili o aumento di volume rispetto alla condizione plano-volumetrica autorizzata, anche se di consistenza modesta. Il diniego non richiede motivazione ulteriore oltre l’accertamento del vincolo e dell’incremento volumetrico. Nelle aree dei parchi regionali, la disciplina speciale dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 37/1985 non consente la formazione del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta.

Il Fatto

I ricorrenti, divenuti proprietari di un fabbricato ricadente nel territorio del Parco dell’Etna, avevano ottenuto nel tempo dall’Ente Parco e dal Comune plurime autorizzazioni, da ultimo per un intervento di demolizione e ricostruzione e per varianti sulla copertura. All’esito dei lavori emergevano difformità rispetto ai titoli rilasciati, consistenti nella trasformazione di un vespaio in locale seminterrato e nel mutamento del piano sottotetto in abitabile, con innalzamento del tetto.

Presentata istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, l’Ente Parco negava il nulla osta in sanatoria, rilevando aumento di superficie e volume e conseguente applicabilità della sanzione demolitoria. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo l’irrilevanza delle difformità, la loro compatibilità con le finalità del Parco e la formazione del silenzio assenso sull’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ubicazione dell’immobile nella zona D del Parco, ove secondo i ricorrenti l’intervento non sarebbe stato assoggettabile a valutazione di compatibilità paesaggistica. Il rilievo è infondato: né la disciplina regionale (l. n. 98/1981 e D.P.R.S. 17.03.1987), né quella nazionale (legge n. 394/1991) escludono in zona D l’applicazione dell’accertamento di conformità postumo ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e, a monte, del prescritto nulla osta in sanatoria.

Il Tribunale richiama quindi l’orientamento secondo cui l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione delle opere, fuori dai casi tassativi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, e che in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la reiezione dell’istanza ha carattere vincolato (Cons. Stato n. 978 del 2019; Cons. Stato n. 8711 del 2022; Cons. Stato n. 2412 del 2023).

Il Collegio ritiene perciò privo di pregio il rilievo sulla ridotta consistenza dell’abuso e sulla finalità di mera funzionalità dell’edificio: con il volume aggiuntivo sono state violate le misure originarie dell’intervento autorizzato. Non sussiste alcun deficit motivazionale, poiché il provvedimento di compatibilità postuma ha carattere oggettivo e vincolato, scevro da apprezzamenti discrezionali, e non necessita di motivazione ulteriore oltre il rilievo del vincolo e dell’aumento volumetrico.

Quanto al preteso silenzio assenso, il TAR lo esclude: la disciplina speciale dell’art. 24 l.r. n. 37/1985 non ne prevede la formazione per i parchi regionali, e in materia ambientale e paesaggistica non è ammissibile il silenzio-assenso (Cons. Stato n. 359 del 2022; Cons. Stato n. 5152 del 2021). Esclusa la formazione del provvedimento favorevole, nessun atto di autotutela era dovuto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese nei rapporti con l’Assessorato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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