Medici specializzandi, prescrizione dal 27 ottobre 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 2250 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria, la tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ha lasciato inalterata l’inadempienza dello Stato italiano per i soggetti che avevano maturato i requisiti tra il 1° gennaio 1983 e la fine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Da quel momento gli aventi diritto esclusi hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti di adempimento. La prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre pertanto dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della citata disposizione.

Il Fatto

Alcuni medici convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per le specializzazioni conseguite negli anni dal 1985 al 1994. Esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo del corso senza percepire alcun compenso.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e condannò gli attori alle spese. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 23 marzo 2021, dichiarò l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.. I medici proposero allora ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., sostenendo che la prescrizione non poteva decorrere prima della piena attuazione delle direttive europee.

Il Collegio ha ritenuto tutte le censure inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., avendo il Tribunale deciso in conformità a un orientamento pacifico e consolidato. La sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui, per effetto della tardiva trasposizione delle direttive sul compenso degli specializzandi, l’inadempienza dello Stato è rimasta inalterata per chi aveva maturato i requisiti nel periodo indicato.

La Corte ha richiamato la sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata, secondo cui la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999. Tale insegnamento ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite, sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, che hanno confermato l’esordio della prescrizione a quella data. Il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsene.

Nella specie il Tribunale ha fatto buon governo del principio e, accertata l’assenza di atti interruttivi prima del giudizio di primo grado, ha correttamente ritenuto prescritto il diritto. I ricorsi non modificano tale realtà, non facendo riferimento ad alcun atto intermedio di interruzione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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