Doppia conformità necessaria per sanatoria di ampliamento volumetrico anche con finalità assistenziale (TAR Puglia n. 1180 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato e non richiede motivazione analitica, essendo sufficienti la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza di titolo edilizio e l’individuazione della norma applicata. L’omessa indicazione del bene e delle aree di sedime suscettibili di acquisizione gratuita non inficia l’ordine di demolizione, potendo tale individuazione avvenire con il successivo provvedimento che accerta l’inottemperanza. Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della domanda. La normativa regionale sull’abbattimento delle barriere architettoniche non copre il generico ampliamento volumetrico dell’unità abitativa e non sostituisce il giudizio di doppia conformità.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile nel centro storico di un comune pugliese, avevano realizzato in assenza di titolo un vano di circa venti metri quadrati, con annesso servizio e tettoria, destinato alla riabilitazione di uno dei coniugi, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. A seguito di sopralluogo della Polizia locale, il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.

Con istanza del 5 marzo 2018 i ricorrenti avevano chiesto il permesso di costruire in sanatoria. Il Comune ha preannunciato il diniego, ha esaminato le osservazioni della parte e ha infine adottato la determina di rigetto. I ricorrenti hanno impugnato il diniego, il preavviso, l’ordinanza di demolizione e il verbale di constatazione, deducendo vizi propri e derivati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo al difetto di motivazione dell’ingiunzione a demolire, richiama il costante indirizzo secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto dovuto: la motivazione è adeguata quando contiene la descrizione delle opere, la constatazione dell’assenza di titolo e l’indicazione della norma applicata (richiamate, ex multis, T.A.R. Campania n. 3898 del 2019 e Cons. Stato n. 2870 del 2017). Nel caso concreto tali elementi sono presenti.

Quanto alla mancata indicazione del bene e delle aree di sedime da acquisire, il Tribunale aderisce all’indirizzo secondo cui l’individuazione può avvenire anche con distinto e successivo provvedimento, purché sia puntuale nel provvedimento che produce l’effetto traslativo (richiamate Cons. Stato n. 339 del 2019 e T.A.R. Puglia-Lecce n. 1312 del 2019). Il destinatario, inoltre, non può invocare l’ignoranza della legge.

Sulla conformità urbanistica, il Collegio ricorda che l’accertamento di conformità richiede la doppia conformità e rileva che l’amministrazione ha documentato il contrasto dell’ampliamento con le norme tecniche del piano regolatore, che vietano ampliamenti volumetrici nella zona del centro storico.

La legge regionale n. 39/2012 non è applicabile: le sue finalità riguardano l’adeguamento dell’ambiente di residenza e specifiche soluzioni tecniche, non il generico ampliamento volumetrico a servizio del portatore di handicap. Il richiamo al parere della Soprintendenza non inficia il diniego, sorretto da autonome ragioni preclusive. Non sussiste violazione degli artt. 3 e 10-bis legge n. 241/1990, essendo state valutate le osservazioni della parte. La compensazione delle spese chiude la decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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