Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1180 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario non impugnata nei termini, il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., sempre che siano rispettati il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. La notifica del titolo con formula esecutiva all’amministrazione debitrice è condizione per il decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua in ragione della sopravvenuta approvazione del piano di riequilibrio dell’ente.
Il Fatto
I ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato nascente da una sentenza con cui il Tribunale di Messina ha condannato l’amministrazione comunale al pagamento delle somme ivi indicate. L’ente intimato non si costituisce in giudizio. Il ricorso viene trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio.
Nelle more del giudizio era stata dichiarata la sospensione con ordinanza del TAR, a seguito della procedura di riequilibrio finanziario dell’ente. Il Segretario Generale comunica che la Corte dei Conti ha approvato il piano di riequilibrio, essendo così venuta meno la causa di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. La sentenza del giudice ordinario non è stata impugnata nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ., come da attestazione versata in atti, e rientra quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione con formula esecutiva, con soddisfacimento delle formalità richieste ai fini del decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’ente, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla pronuncia.
Il Collegio ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente di altro ente, con facoltà di delega. L’intervento è subordinato a richiesta della parte corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il titolo non reca la distrazione in favore del difensore che figura quale ricorrente a tale titolo: le somme liquidate vanno pertanto corrisposte alla parte ricorrente e non al difensore. Il Collegio nega la penalità di mora richiesta, ritenendola manifestamente iniqua in ragione della recente approvazione del piano di riequilibrio dell’ente.
Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota spese secondo la normativa vigente, con deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura telematica. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i medi tariffari del d.m. n. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità del giudizio.
Nota della Redazione
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