Ottemperanza per la carta docente: cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 904 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, nel corso del giudizio, provveda a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più configurabile l’interesse alla decisione. L’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che seguono il principio della soccombenza virtuale, stante l’evidente fondatezza originaria della pretesa azionata. Tale esito trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la parte ricorrente abbia insistito per la condanna alle spese, avendo l’ottemperanza soddisfatto la pretesa sostanziale ma non quella processuale accessoria.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1147/2025, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della c.d. “carta docente” per determinati anni scolastici, con condanna del Ministero a garantirne la fruizione mediante accredito. A seguito della mancata esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’Amministrazione, le interessate proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
Solo dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla sentenza. La difesa delle ricorrenti depositava quindi una nota con cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, essendo stata l’esecuzione del giudicato effettuata dall’Amministrazione nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale delle ricorrenti risultava pienamente soddisfatta. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che espressamente prevede tale declaratoria nel caso in cui la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo evidente l’iniziale fondatezza del ricorso, atteso che l’Amministrazione aveva ottemperato alla sentenza solo nelle more del giudizio e successivamente alla proposizione del ricorso stesso. La condanna alle spese è stata pertanto posta a carico del Ministero resistente.
La decisione è stata assunta con la condanna del Ministero al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, considerata anche la serialità della controversia.
Nota della Redazione
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