Sospensione del canone demaniale marittimo e rischio di impresa (TAR Puglia n. 166 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone per la concessione demaniale marittima è dovuto anche quando il concessionario non usufruisca, in tutto o in parte, del bene, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione. La riduzione del canone è ammessa solo nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 40 e 45 del Codice della navigazione, ovvero quando l’utilizzazione sia ristretta per preesistenti diritti di terzi o quando il bene, per cause naturali, subisca modificazioni che ne restringano l’utilizzazione. Gli eventi naturali che determinano un temporaneo impedimento all’uso della concessione, come i danni da mareggiate, integrano il rischio di impresa a carico del concessionario, salva la facoltà di agire in via risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti.

Il Fatto

Il titolare di una concessione demaniale marittima, subentrato nella gestione del bene, aveva chiesto all’Amministrazione comunale la sospensione del pagamento del canone, deducendo che le mareggiate verificatesi nei primi mesi dell’anno avevano danneggiato il litorale e che l’esecuzione dei lavori di ripristino era subordinata al completamento dell’iter autorizzativo presso gli enti competenti.

Il Comune aveva respinto l’istanza, richiamando il parere dell’Agenzia del Demanio secondo cui la normativa vigente non prevede la possibilità di sospensione del canone, e aveva intimato il pagamento con l’avvertimento che, in difetto, sarebbero state attivate le procedure di recupero e di restituzione del bene. Avverso tale diniego e gli atti presupposti, il concessionario aveva proposto ricorso con domanda cautelare di sospensione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha richiamato il principio secondo cui il canone demaniale è sempre dovuto, anche in caso di mancato utilizzo del bene, in quanto la ratio della norma risiede nell’esigenza di assicurare all’Amministrazione un’entrata patrimoniale per l’occupazione di un’area demaniale, sottratta ad altri usi funzionali all’interesse pubblico. La giurisprudenza citata dal Collegio esclude la sospensione del pagamento fuori dall’ipotesi in cui la P.A. non abbia tenuto conto di preesistenti diritti di terzi, evenienza non ricorrente nella specie.

Il Collegio ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 45, comma 1, del Codice della navigazione, che riconosce il diritto a un’adeguata riduzione del canone quando i beni demaniali subiscano, per cause naturali, modificazioni tali da restringere l’utilizzazione della concessione. Tale istituto riguarda l’ipotesi in cui il bene abbia perduto la propria originaria configurazione, non le situazioni di temporaneo impedimento derivanti da danni da mareggiate.

Tali evenienze, in mancanza di apposite norme di legge per fronteggiare eventi calamitosi di portata generale, sono da ricondurre al rischio di impresa che il titolare della concessione assume per scelta volontaria, non potendo gravare sull’Amministrazione il pregiudizio derivante dalla mancata riscossione del canone. Il giudice ha precisato che la diversa richiesta di sospensione del pagamento non può essere confusa con l’istanza di riduzione dell’importo.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato conteneva esclusivamente l’avviso di avvio del procedimento di decadenza in caso di perdurante inadempimento, senza alcuna statuizione attuale di decadenza dalla concessione. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase, ferma restando la facoltà del concessionario di reclamare il ristoro risarcitorio ove sussistano i presupposti per configurare la responsabilità degli enti competenti per il tardivo rilascio dei titoli autorizzativi necessari al ripristino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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