Il diniego tacito di sanatoria non impugnato rende improcedibile il ricorso contro l’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2863 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento tacito di diniego formatosi per inutile decorso del termine di sessanta giorni sull’istanza di accertamento di conformità, se non impugnato, cristallizza l’accertamento della natura abusiva delle opere e supera, quanto a tale riconoscimento, l’ordine di demolizione. L’acquiescenza al silenzio rigetto implica l’accertata inesistenza dei presupposti della doppia conformità e fa venire meno l’interesse allo scrutinio dei motivi con cui si contesta la legittimità del manufatto. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordine di demolizione per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva adozione di un provvedimento espresso di conferma, di carattere rinnovativo, riapre i termini per la relativa impugnazione.

Il Fatto

Con ricorso notificato il 15 gennaio 2021 e depositato il 9 febbraio 2021, il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Secondo l’amministrazione, gli interventi contestati avevano comportato un aumento di volumetria e integravano abusi per i quali la sanzione demolitoria costituiva attività vincolata, tale da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Il ricorrente, proprietario dell’immobile acquistato con atto del 2006, ha dedotto la violazione della normativa regionale in materia edilizia e del d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancata valutazione del progetto assentito. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Respinta la domanda cautelare, la causa è pervenuta alla decisione all’udienza del 1 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di improcedibilità: dopo l’adozione dell’ordine impugnato il ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di conformità, sulla quale non era intervenuto alcun provvedimento espresso di sanatoria.

Per il giudice, il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 conduce alla formazione del silenzio rigetto. L’inutile decorso del termine comporta la reiezione della domanda e integra un vero e proprio provvedimento tacito di diniego, come affermato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato sez. VI n. 5664 del 2023 e n. 2704 del 2023). Poiché tale diniego non risulta impugnato, se ne sono consolidati gli effetti e l’abuso è divenuto sostanzialmente incontestabile.

La parte interessata ha l’onere di agire tempestivamente avverso l’atto negativo tacito per dimostrare la compatibilità dell’opera con la normativa applicabile (Cons. Stato sez. VI n. 6809 del 2021). L’acquiescenza al diniego implica l’accertata inesistenza dei presupposti della doppia conformità, in difetto dei quali il permesso in sanatoria non può essere rilasciato. Da qui il venir meno dell’interesse allo scrutinio dei motivi contro l’ordine di demolizione (TAR Sicilia, Catania, n. 2004 del 2023).

Il Collegio ha inoltre precisato che la domanda di sanatoria presuppone logicamente e giuridicamente il riconoscimento del carattere abusivo delle opere, avviando una distinta e autonoma istruttoria sulla loro sanabilità (Cons. Stato sez. VI n. 189 del 2022). Ha escluso l’accoglimento della richiesta di rinvio per deposito documentale, non ricorrendo i casi eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e ha aggiunto che il Comune conserva il potere di provvedere in via espressa anche dopo la formazione del silenzio rigetto.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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