Demolizione edilizia: ordine illegittimo per opere interne soggette a sola CILA (TAR Sicilia n. 2862 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione è illegittimo nella parte in cui colpisce interventi di mera distribuzione interna che non incidono sulle parti strutturali dell’edificio, riconducibili all’edilizia libera ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), L.R. Sicilia n. 16/2016 e soggetti alla sola CILA: in tal caso il Comune deve motivare anche sui profili di fatto e di diritto che escludono la riconducibilità dell’opera a tale categoria. Viceversa, l’ordine di demolizione di opere abusive costituisce atto dovuto e non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione con l’interesse privato, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento per il tempo trascorso. I vizi della notificazione non incidono sulla validità del provvedimento e rilevano solo ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare, impugnava l’ordinanza di demolizione adottata dal Settore tecnico del Comune il 28 ottobre 2020, preceduta da un verbale di accertamento tecnico del 10 settembre 2020 redatto con il Comando della Stazione dei Carabinieri. Il verbale contestava la realizzazione di opere in assenza di titoli autorizzativi e in difformità alle concessioni edilizie del 1985 relative a due fabbricati.
Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti il ricorrente deduceva vizi di notificazione, la riconducibilità delle opere all’edilizia libera, l’illegittimità dell’art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale e la carenza di interesse pubblico alla demolizione per il tempo trascorso, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era respinta con l’ordinanza n. 83 del 29 gennaio 2021.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta i motivi sulla notificazione. Eventuali vizi della notifica non si riflettono mai sulla validità del provvedimento, potendo incidere solo sulla decorrenza dei termini di impugnazione (Cons. Stato, sez. V, n. 5440/2018). La rinotifica dell’1 marzo 2021 reca la sottoscrizione del funzionario con attestazione di “copia conforme”, sufficiente a sanare ogni nullità formale, poiché la sottoscrizione autonoma è richiesta come condizione di validità solo per l’originale e non per le copie conformi (Cons. Stato, sez. VI, n. 6517/2007).
Nel merito, il Collegio analizza le singole opere contestate. La copertura del fabbricato B, autorizzata come non calpestabile, è stata trasformata in solarium pavimentato con sedute in muratura e parapetto perimetrale rafforzato: l’intervento rientra nella ristrutturazione edilizia di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), L.R. n. 16/2016 e richiede il titolo abilitativo, in area soggetta a vincolo paesaggistico, sismico e alle fasce di rispetto demaniale.
Le nuove aperture nei prospetti e gli interventi sui setti murari, a prescindere dal titolo necessario, sono suscettibili di demolizione perché incidono sull’aspetto esteriore dell’edificio ai sensi degli artt. 146-149 d.lgs. n. 42/2004. Le opere strutturali, tra cui il soppalco e l’ampliamento delle arcate, richiedevano la denuncia al Genio Civile e il preventivo titolo abilitativo, con violazione dell’art. 95 d.P.R. n. 380/2001.
La rinotifica, peraltro, non necessita di ulteriore motivazione: non è atto di convalida, ma mero adempimento volto alla piena conoscibilità del provvedimento. L’ordine di demolizione è atto vincolato che non richiede valutazione dell’interesse pubblico, né comparazione con gli interessi privati (Cons. Stato, sez. VII, n. 1880/2023). Il decorso del tempo non conferisce legittimità all’opera realizzata sine titolo (Cons. Stato, sez. VI, n. 6720/2019; Cons. Stato, sez. II, n. 1223/2020).
L’accoglimento è limitato alle sole opere di distribuzione interna non incidenti sulle parti strutturali, individuate ai punti B.3 e B.5, per le quali è richiesta la sola CILA: per tali interventi il ricorso è accolto sulla scorta dell’orientamento secondo cui l’onere motivatorio si estende ai profili che escludono la riconducibilità all’edilizia libera (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 377/2024; Cons. Stato, sez. II, n. 4110/2023). La domanda risarcitoria è rigettata per difetto di prova del pregiudizio economico. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.