Ottemperanza all’accesso: la ricerca per autore nelle banche dati esonera dall’archivio fisico (TAR Lombardia n. 2356 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo interpreta il proprio giudicato per enucleare il contenuto effettivo del comando impartito all’amministrazione. L’obbligo di ricerca documentale imposto con la sentenza di accoglimento dell’accesso ai documenti si esaurisce nelle modalità ivi indicate e non può essere esteso, in sede esecutiva, fino a comprendere attività non prescritte. Ove il giudice della cognizione abbia indicato la ricerca per nome del progettista nelle banche dati dell’amministrazione, l’ottemperanza è integrale quando l’amministrazione dimostri che gli archivi ufficiali non contemplano quel campo di ricerca e dia conto delle attività svolte. La ricerca sull’archivio fisico non rientra nelle prescrizioni esecutive, in ragione della gravosità e dell’impegno temporale che comporta. Il ricorso per ottemperanza è pertanto infondato.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare adibito a parcheggio, realizzato tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Avviato il procedimento per la trasformazione dell’immobile, la Soprintendenza ha comunicato l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 3, lett. d), 13 e 14 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
La società ha quindi chiesto l’accesso alla documentazione posta a base dell’istruttoria. Seguiti due giudizi ex art. 116 cod. proc. amm., il TAR ha accolto in parte i ricorsi con le sentenze n. 3015 del 2023 e n. 2420 del 2023, ritenendo non adeguatamente motivato il diniego e indicando la possibilità di ricercare i documenti per nome del progettista nelle banche dati. Ricevuta la nota con cui la Soprintendenza ha riferito l’esito negativo della ricerca, la società ha proposto ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudizio di ottemperanza: la puntuale verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, per far conseguire all’interessato l’utilità già riconosciutagli in sede di cognizione. Tale verifica impone una delicata attività di interpretazione del giudicato, diretta a enucleare e precisare il contenuto del comando.
Quanto ai documenti indicati alla lettera b) della sentenza n. 3015/23, gli stessi risultano depositati in giudizio senza osservazioni della ricorrente. Su questo punto l’ottemperanza è dunque già realizzata.
Nel merito, il TAR rileva che la Soprintendenza ha rieseguito la ricerca secondo il criterio indicato nelle sentenze, documentando con le schermate degli archivi ufficiali che le banche dati interne non contemplano il campo “autore” o “nome del progettista”, ma solo voci quali provincia, comune, denominazione, indirizzo e dati catastali. L’amministrazione ha pertanto ottemperato rappresentando l’impossibilità oggettiva della ricerca nei termini prospettati.
Il Collegio non condivide la tesi della ricorrente secondo cui, fallita la ricerca informatica, l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi sull’archivio fisico. Il giudice della cognizione non ha inteso estendere lo sforzo richiesto fino a includere l’indagine sull’archivio fisico, in ragione della gravosità e dell’impegno temporale che ne sarebbero derivati. Le prescrizioni impartite riguardavano solo la ricerca sulle banche dati nella disponibilità dell’amministrazione, così come è avvenuta.
Il ricorso è quindi respinto perché infondato, potendosi prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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