Permesso per cure mediche non convertibile in lavoro dopo novella 2023 (TAR Toscana n. 551 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato è disciplinata, per le istanze presentate successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, dalla disciplina novellata che ha abrogato la relativa fattispecie di convertibilità. La norma transitoria di cui all’art. 7, comma 2, D.L. n. 20/2023 salvaguarda la previgente disciplina solo per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, non per il mero possesso di un titolo in corso di validità. La salvezza di cui all’art. 7, comma 3, del medesimo decreto è riservata ai soli permessi per protezione speciale e non è suscettibile di applicazione analogica. Il permesso per cure mediche tutela interessi temporanei legati alle condizioni di salute e non radica alcun affidamento alla permanenza sul territorio nazionale. Il provvedimento che ne dichiara l’inammissibilità ha natura vincolata, con conseguente irrilevanza del mancato contraddittorio procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalla Questura di Firenze con scadenza al 2.7.2023, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998. In data 26.5.2023 chiedeva la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione dichiarava l’istanza inammissibile, rilevando che la tipologia di soggiorno non è convertibile e non consente lo svolgimento di attività lavorativa, ed escludeva l’attivazione del contraddittorio in ragione della natura vincolata della decisione.

Il gravame era originariamente incardinato davanti al Tribunale di Firenze, che con ordinanza dell’11.6.2024 declinava la giurisdizione. L’interessato notificava quindi ricorso a questo Tribunale il 1.08.2024, articolando quattro motivi per violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno si costituiva con atto di mero stile. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare e tratteneva la causa in decisione all’udienza pubblica del 5 marzo 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento impugnato è plurimotivato: accanto alla ragione dell’incompatibilità tra permesso per cure mediche e attività lavorativa, esso fonda la decisione sull’inammissibilità della conversione. È su quest’ultimo profilo che si concentra lo scrutinio, essendo sufficiente a sorreggere l’atto.

La questione centrale riguarda l’efficacia oggettiva della novella. Il ricorrente invocava l’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, secondo cui, per i permessi già rilasciati, resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge. Il TAR respinge la lettura proposta: l’art. 7, comma 2, del decreto fa salva la disciplina previgente solo per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza. Poiché la domanda di conversione è stata formulata il 26.5.2023, dunque dopo l’entrata in vigore del decreto, non opera la norma transitoria.

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (TAR Toscana, sez. II, n. 1361 del 25.11.2024) e la giurisprudenza amministrativa ivi citata (TAR Veneto, sez. III, n. 2225 del 20.9.2024; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 201/2024). Il termine “istanze” del comma 2 va riferito ai segmenti procedimentali incisi dalla novella, tra cui l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, che ha eliminato la convertibilità dei permessi per cure mediche. La norma transitoria deroga espressamente al tempus regit actum, garantendo l’ultrattività della previgente disciplina solo alle domande già presentate.

Quanto alla salvezza del comma 3, il Tribunale osserva che una diversa interpretazione la renderebbe ultronea. Il legislatore ha introdotto una norma eccezionale riferita esclusivamente ai permessi per protezione speciale, attribuiti sulla base della disciplina pregressa, per i quali ha consentito il rinnovo una sola volta e mantenuto la facoltà di conversione. Il permesso per cure mediche, tutelando interessi temporalmente legati alle condizioni di salute del richiedente, non può radicare un affidamento alla permanenza nel territorio nazionale. Di qui l’inammissibilità dell’applicazione analogica della norma di favore.

Nessuna violazione del principio dell’affidamento deriva quindi dalle norme transitorie, che offrono una risposta proporzionata alle aspettative di chi versava in situazioni analoghe. Quanto alla dedotta carenza di contraddittorio, il carattere vincolato del provvedimento esclude che il contenuto dell’atto avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è pertanto infondato; il quarto motivo resta assorbito dalla legittimità della prima motivazione. Spese compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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