Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1401 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limiti dell’art. 656 c.p.c.; esso costituisce, pertanto, titolo idoneo a fondare il ricorso per ottemperanza. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di provvedere al pagamento entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. Questi deve curare l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non integrano legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito dinanzi al TAR Sicilia per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, in relazione al servizio svolto in cinque anni scolastici, la somma complessiva di € 2.500,00 oltre interessi.
Il titolo era stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato presso la sede dell’ente. Da tale notificazione era decorso il termine dilatorio previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare nel merito la pretesa. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla qualificazione del titolo. Il decreto ingiuntivo non opposto, osserva il Tribunale, definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile soltanto con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c.. Esso ha quindi valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza. Il percorso argomentativo si sostiene su un indirizzo consolidato, richiamato con Cons. Stato, sez. III, n. 2894 del 2014 e Cons. Stato, sez. V, n. 1609 del 2015, oltre a pronunce di Cassazione.
Il Tribunale precisa la condizione essenziale dell’azione: perché si possa agire per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, lo stesso deve essere stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Nel caso concreto il titolo era stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 6 luglio 2023 e notificato presso la sede dell’ente il 19 luglio 2023.
Da quest’ultima data il collegio verifica il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Il presupposto dell’inottemperanza è dunque integrato e il ricorso è fondato.
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il dirigente dell’ufficio competente in materia di contenzioso e disciplina del personale, con facoltà di delega a funzionario munito della necessaria professionalità.
Sul piano dei poteri del commissario la sentenza è netta. L’organo straordinario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso è liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
- Art. 656 c.p.c. – Impugnazioni