Divieto di detenzione armi e assenza del titolo autorizzatorio (TAR Toscana n. 548 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione non presuppone la titolarità attuale di una licenza di porto d’armi né il possesso effettivo di armi. La mancanza del titolo autorizzatorio non esclude che l’interessato possa astrattamente dotarsi di un’arma e detenerla, né che possa presentare successivamente istanza di rilascio. Il provvedimento è sufficientemente motivato quando l’Autorità indichi le circostanze poste a fondamento della valutazione di pericolosità e inaffidabilità, senza che occorra una particolare motivazione oltre i limiti della non irrazionalità o arbitrarietà delle valutazioni. La conflittualità familiare, accertata dalla Polizia giudiziaria, giustifica il divieto anche in assenza di denunce a carico e a fronte di una condotta incensurata. Il possesso di armi costituisce deroga eccezionale all’ordinario regime.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha disposto il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione, unitamente al verbale di ritiro cautelare adottato ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS. Ha dedotto di essere incensurato, di non possedere armi e di non essere titolare di licenza di porto d’armi, scaduta e mai rinnovata.
Con due motivi ha censurato la violazione degli artt. 39, 11 e 43 del d.p.r. n. 773/1931 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza: l’Amministrazione avrebbe fondato il divieto su una singola segnalazione della ex compagna, senza ponderare la personalità complessiva del soggetto, e avrebbe imposto un divieto assoluto a chi non deteneva alcuna arma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambe le censure e ricostruisce il presupposto dei provvedimenti nell’episodio di conflittualità tra il ricorrente e la fidanzata, sfociato nell’attivazione del numero verde antiviolenza e nell’intervento dei Carabinieri. La Polizia giudiziaria, dopo aver acquisito le dichiarazioni della presunta vittima, ha inoltrato notizia di reato per i reati di cui agli artt. 582, 612 e 612-bis cod. pen.
Il primo passaggio argomentativo riguarda l’asserita inutilità del provvedimento. Il Tribunale ritiene del tutto irrilevante che al momento dell’adozione del divieto il ricorrente non fosse titolare di licenza né possessore di armi: la mancanza del titolo non esclude la possibilità astratta di dotarsi di un’arma e detenerla, e l’istanza di licenza può sempre essere presentata in seguito. Lo stesso ricorrente ha manifestato la volontà di chiederne il rinnovo.
Dirimente è invece la sussistenza dei presupposti di pericolosità e inaffidabilità, desunti dalla litigiosità con la fidanzata convivente accertata dalle Autorità di Polizia. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui il divieto è sufficientemente motivato quando l’Autorità indichi le circostanze che hanno condotto alla valutazione di pericolosità, entro i limiti della non irrazionalità o arbitrarietà (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, n. 3257 del 2023; Cons. Stato, Sez. III, n. 2294 del 2011; n. 3547 del 2014; n. 3687 e n. 5276 del 2016). Il ritiro e il divieto sono stati adottati dopo un approfondimento istruttorio, non essendosi i Carabinieri limitati a prendere atto della conclusione della lite.
Quanto all’attualità della situazione di pericolo, essa sussiste a prescindere dall’effettiva detenzione, poiché il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere il rinnovo del porto d’armi e persistono gli indici rivelatori della possibilità di abuso, fatti od episodi anche privi di rilievo penale (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, n. 886 del 2021). Il Collegio richiama anche la litigiosità familiare quale indice sufficiente (Cons. Stato, Sez. III, n. 2996 del 2016; n. 1843 del 2019; n. 4260 del 2018) e la propria precedente pronuncia TAR Toscana, Sez. II, n. 221 del 2020. Irrilevante, ai fini della finalità preventiva di tutela della pubblica incolumità, che non vi siano denunce penali e che l’interessato sia incensurato.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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