Nessuna dipendenza da causa di servizio senza prova di impiego straordinariamente gravoso (Cons. Stato n. 883 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per errori di fatto o violazione dei canoni di logica formale, non potendo la valutazione soggettiva del dipendente sostituirsi al giudizio dell’organo istituzionalmente preposto. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non è sufficiente la mera possibile valenza patogenetica del servizio, richiedendosi la prova certa o di elevato grado di credibilità logica del nesso eziologico o concausale. Lo svolgimento di turni notturni, di servizi in giorni festivi e di lavoro straordinario, nonché l’attività di autista e di vigilanza, rientra negli ordinari compiti d’istituto della Polizia di Stato e non integra quella straordinarietà dell’impiego idonea a fondare il riconoscimento. Il principio dispositivo impedisce al giudice di acquisire d’ufficio in appello le prove la cui mancanza sia imputabile alla parte, e il termine di deposito documentale ex art. 73, comma 1, c.p.a. ha carattere perentorio.

Il Fatto

Un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una cardiopatia ipertensiva diagnosticata dalla C.M.O. di Roma. L’amministrazione negava il beneficio conformandosi al parere del Comitato di Verifica, che aveva escluso alcun ruolo del servizio prestato, trattandosi di affezione di natura prevalentemente endogena.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo non documentati profili d’impiego particolarmente gravosi ed esorbitanti rispetto ai compiti d’istituto. Il dipendente appellava deducendo l’omessa pronuncia sull’istanza istruttoria e il travisamento del giudizio tecnico-discrezionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo procedurale. L’appellante sosteneva che il TAR non avesse deciso sull’istanza di acquisizione del foglio matricolare, avanzata per dimostrare i turni straordinari svolti. La censura è infondata: la sentenza di primo grado si è pronunciata espressamente sia sull’istanza istruttoria sia sull’autorizzazione al deposito tardivo, richiamando il principio per cui le richieste istruttorie non possono supplire a un onere probatorio non assolto dalla parte.

Il Consiglio di Stato conferma che il giudice non può acquisire d’ufficio nuove prove in appello quando la lacuna istruttoria sia interamente imputabile alla parte, richiamando il principio dispositivo cd. secco. Quanto al deposito della scheda informativa, intervenuto venti giorni prima dell’udienza, il termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. è perentorio e non ricorrevano i presupposti dell’art. 54, comma 1, c.p.a. per l’ammissione eccezionale.

Nel merito, la Corte ricostruisce la ripartizione di competenze tra C.M.O. e Comitato di Verifica fissata dal d.P.R. n. 461/2001: alla prima spetta la diagnosi, al secondo l’accertamento del rapporto causale tra fatti di servizio e infermità. Il parere del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo ab externo per errore di fatto o violazione dei canoni di logica formale.

Su questa base il Collegio esclude che le allegazioni dell’appellante valgano a dimostrare l’inattendibilità del giudizio tecnico. L’attività di vigilanza e di conducente di automezzi, i servizi fuori sede, i turni notturni e festivi e il lavoro straordinario costituiscono profili ordinari delle mansioni di poliziotto, non esposizione straordinaria a fattori di estremo disagio. Il generico stato di stress lavorativo è aspetto caratterizzante, e non anomalo, dell’attività di polizia. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della specificità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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