Proroga dei titoli edilizi e paesaggistici ex art 10-septies (TAR Puglia n. 283 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga di un anno introdotta dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, non riguarda soltanto i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, ma si estende alla validità delle autorizzazioni paesaggistiche e dei permessi di costruire già rilasciati. Il dato testuale, che impiega il termine “anche” con riferimento ai titoli paesaggistici ed edilizi, impone di riferire il prolungamento al loro complessivo valore temporale. La condizione che i termini non siano decorsi al momento della comunicazione dell’interessato è prevista per i soli termini di esecuzione dei lavori e non è estesa ai titoli già rilasciati. Ne consegue che il diniego comunale fondato sulla asserita inefficacia del titolo alla data della richiesta è illegittimo. Il mantenimento annuale delle strutture amovibili balneari è inoltre consentito, in assenza di specifiche ragioni di tutela paesaggistica, ai sensi dell’art. 8, comma 5, legge Regione Puglia n. 17/2015.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto nel 2017, mediante atto unico finale rilasciato ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 160/2010, l’autorizzazione all’installazione di strutture amovibili destinate ad attività turistico-ricreative connesse alla balneazione, con contestuale accertamento di compatibilità paesaggistica e autorizzazione edilizia. Le prescrizioni imponevano lo smontaggio delle strutture entro il 31 ottobre di ogni anno.

Alla scadenza del titolo la società chiedeva al Comune la proroga sino al 31.12.2023, invocando l’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, e il mantenimento annuale dei manufatti. Il Comune rigettava l’istanza con provvedimento del 19.04.2023, ritenendo il titolo scaduto e non prorogabile. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura testuale della norma invocata. L’art. 10-septies proroga di un anno i termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 e, con la medesima disposizione, estende il beneficio alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

La questione centrale riguarda l’ambito oggettivo della proroga. Secondo il TAR il legislatore, impiegando il termine “anche” con riferimento al valore temporale dei titoli paesaggistici ed edilizi già rilasciati, ha inteso riferire il prolungamento non solo ai termini di esecuzione dei lavori ma alla stessa validità dei titoli. Ne discende che l’atto unico del 31.05.2017, con le autorizzazioni paesaggistica ed edilizia collegate, deve ritenersi prorogato sotto il profilo della validità fino al 31.12.2023.

Il Collegio supera le difese comunali. La richiesta della società non si fondava sull’art. 103, comma 2, del D.L. n. 76/2020, non più in vigore, ma sulla diversa disposizione del 2022. Irrilevante è poi la circostanza che non sussista opera in corso di esecuzione, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla proroga del termine di validità dei titoli. Quanto alla condizione che i termini non siano decorsi al momento della comunicazione, il TAR osserva che essa è prevista per i soli termini di esecuzione dei lavori, mentre la seconda parte della norma, riferita ai permessi di costruire, non subordina la comunicazione alla scadenza del titolo.

Il Collegio reputa infine apparente la motivazione comunale sul contrasto sopravvenuto con la strumentazione paesaggistica e urbanistica. Il mantenimento delle strutture amovibili oltre la stagione balneare è consentito, in mancanza di specifiche ragioni di tutela del bene paesaggistico, in applicazione dell’art. 8, comma 5, legge Regione Puglia n. 17/2015. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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