Accessori sulla pensione privilegiata di reversibilità e prova del pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 357 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la circostanza che i cedolini di pensione espongano esclusivamente le poste di sorte capitale non integra la prova dell’avvenuto pagamento degli oneri accessori. La rivalsa per rivalutazione monetaria e interessi legali deve quindi essere accertata sulla base della documentazione prodotta e, in difetto di prova contraria, riconosciuta sino all’effettivo soddisfo. Il pagamento degli arretrati di sorte capitale non esaurisce l’obbligo dell’ente previdenziale, restando distinte le poste principali dagli accessori che su di esse maturano.
Il Fatto
Con ricorso depositato l’11 maggio 2023 la ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 692/2022 della stessa Sezione, con cui erano stati accertati il diritto del coniuge deceduto alla pensione privilegiata diretta in prima categoria e il diritto della ricorrente alla relativa reversibilità, con conseguente pagamento dei maggiori ratei a entrambi i titoli.
L’INPS si è costituito sostenendo l’avvenuto adeguamento, contestando la ricorrente la mancata corresponsione di alcuni arretrati e degli accessori. Dopo più termini istruttori rimasti inadempiuti, con ordinanza del 2 agosto 2024 è stato nominato un commissario ad acta nella persona del prefetto. La residua materia del contendere si è così circoscritta agli oneri accessori sulla pensione privilegiata di reversibilità, che l’INPS ha asserito pagati con il cedolino di dicembre 2024 e che la ricorrente ha contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dapprima verificato il profilo della pensione privilegiata diretta. Alla data del collocamento in quiescenza la pensione era stata determinata dall’INPS in 12.460,03 euro con la determina n. 373/2002 e poi in 12.459,32 euro con la determina n. 145/2024, emessa in esecuzione della sentenza n. 692/2022. Ne ha tratto che l’aggravamento in prima categoria non aveva comportato alcuna lievitazione della pensione diretta, con conseguente correttezza del quantum degli arretrati già erogati nel 2002.
Quanto alla reversibilità, la Corte ha rilevato che gli arretrati sono stati pagati solo dopo la sentenza n. 692/2022: dapprima con il cedolino di luglio 2023 e poi, in misura più ampia, con il cedolino di dicembre 2024, che rispecchiava un nuovo calcolo del 24 settembre 2024. Su tale quantificazione le iniziali doglianze attoree non sono state reiterate.
Il thema decidendum si è quindi ristretto agli oneri accessori sulla reversibilità. La Corte ha osservato che l’INPS, con memoria del 2 aprile 2025, ha depositato un prospetto di calcolo elaborato il 24 settembre 2024, già versato in atti dal commissario ad acta. Nel cedolino di dicembre 2024, tuttavia, figuravano esclusivamente le due poste di sorte capitale, pari a 10.975,41 euro per l’anno corrente e a 162.986,10 euro per le annualità antecedenti il 2024.
Ne consegue che non vi è prova che la ricorrente abbia percepito la rivalutazione monetaria e gli interessi legali risultanti dal prospetto, rispettivamente pari a 15.197,21 e 14.976,76 euro. L’INPS è stato pertanto condannato al pagamento di tali accessori, oltre agli ulteriori interessi legali maturati dal 2 dicembre 2024, data di completamento del pagamento della sorte capitale, sino all’effettivo soddisfo. La Corte ha inoltre impartito con separata ordinanza i provvedimenti per la completa ottemperanza, differendo alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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