Ore eccedenti del dirigente medico: compenso solo con autorizzazione, anche implicita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23712 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso per le ore eccedenti il debito orario del dirigente medico presuppone la previa autorizzazione del datore di lavoro, che può essere anche implicita e desumibile dal comportamento aziendale, quando sia certo che l’ente era a conoscenza dello svolgimento delle prestazioni aggiuntive e della loro necessità per l’erogazione dei servizi istituzionali. Il lavoro straordinario del dirigente resta, in ogni caso, residuale e limitato alle sole prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, contestano accertamenti di fatto della Corte territoriale non superano i limiti dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e incontrano il divieto di cui all’art. 348-ter, ult. comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il dirigente medico di una struttura sanitaria agiva in giudizio per ottenere il compenso per le ore lavorative svolte in eccedenza rispetto al debito istituzionale, in un arco temporale parametrato a art. 14, 55 e 57 c.c.n.l. 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria. Il Tribunale di Rieti accoglieva integralmente il ricorso.
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di prime cure, ritenendo che l’attività eccedente fosse stata autorizzata, quantomeno implicitamente, dall’azienda, consapevole dei compiti gravosi e dell’effettuazione delle ore aggiuntive, necessarie all’espletamento dei servizi aziendali. La struttura sanitaria ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I motivi sono dichiarati infondati. La Corte rileva che le censure non si confrontano con il decisum della Corte territoriale, là dove questa ha valorizzato una autorizzazione quantomeno implicita delle ore eccedenti, desumibile dall’attestazione del Direttore sanitario richiamata nello storico di lite.
Sul versante processuale, la Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto a pena di inammissibilità con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto asseritamente in contrasto con le norme regolatrici (richiamati Cass. n. 20870 del 2024, Cass. n. 287 del 2016, Cass. n. 635 del 2015). Nel caso di specie i motivi, nonostante la veste formale, censurano accertamenti di fatto della Corte territoriale, che incontrano i ristretti limiti del novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., come interpretato da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. Trattandosi di doppia conforme in punto di fatto, osta il divieto dell’art. 348-ter, ult. comma, cod. proc. civ..
Quanto al principio di non contestazione, il motivo è carente di autosufficienza: non indica la sede processuale delle tesi asseritamente disattese né trascrive i passaggi della comparsa di risposta e degli scritti difensivi, così da non consentire la verifica dei presupposti dell’art. 115 cod. proc. civ..
Nel merito, la Corte ricorda che l’art. 24, comma 3, d.lgs. 165 del 2001 sancisce il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le prestazioni eccedenti l’impegno ordinario rifluiscono nella retribuzione per obiettivi o in particolari prestazioni aggiuntive previste dalla legge o dal contratto collettivo. L’art. 65, comma 3, c.c.n.l. 5 dicembre 1996, nel prevedere la retribuzione di risultato compensativa del superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo, esclude in generale il diritto del dirigente al compenso per straordinario (Cass., Sez. Un., n. 9146 del 2009), principio applicabile anche al personale dirigenziale non apicale (Cass. n. 8958 del 2012; Cass. n. 16855 del 2020).
Il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, e in tal caso è condizionato alla previa autorizzazione del datore (Cass. n. 7348 del 2017). Nel caso concreto, per quanto accertato dal giudice del merito, le prestazioni rientravano tra quelle richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell’attività istituzionale, ai sensi dell’art. 55, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000, come tali regolarmente autorizzate. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.