Responsabile di branca, escluso il rinnovo tacito dell’incarico biennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23711 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di medicina specialistica ambulatoriale interna, l’incarico di responsabile di branca ha durata biennale e, alla scadenza del termine, il responsabile decade, attivandosi le procedure per la nuova nomina, senza che possa operare alcun rinnovo tacito. La soppressione, nella nuova disciplina pattizia, della clausola di proroga automatica esclude il fondamento contrattuale della prosecuzione di fatto della funzione e, correlativamente, del diritto all’indennità mensile. Il rapporto del medico specialista ambulatoriale convenzionato è di lavoro autonomo, non subordinato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2126 cod. civ. né dell’art. 36 Cost. quale fonte dell’emolumento. Le gestioni liquidatorie sanitarie non hanno legittimazione passiva esclusiva, concorrendo con esse quella regionale.
Il Fatto
Un medico specialista ambulatoriale, con incarico di responsabile di branca nel settore dermatologico dal 2004, agisce in via monitoria per ottenere l’indennità mensile che l’azienda sanitaria aveva corrisposto fino al luglio 2011 e poi interrotto, pur in presenza di un incarico mai revocato fino al giugno 2014.
Il Tribunale rigetta l’opposizione dell’azienda e conferma il decreto ingiuntivo, ravvisando continuità tra la disciplina previgente e quella successiva e, dunque, la perdurante operatività della proroga tacita. La Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione aziendale, revoca il decreto. Il medico ricorre per cassazione; l’azienda resiste e solleva eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Collegio la ritiene infondata: la gestione regionale sanitaria liquidatoria non è un soggetto distinto dall’azienda, ma una modalità organizzativa attraverso cui l’ente viene gestito nella fase di liquidazione. La legittimazione spetta all’ente in liquidazione, rappresentato dai liquidatori, in coerenza con il principio per cui la legittimazione delle gestioni liquidatorie non è esclusiva e concorre con quella regionale.
Nel merito, il primo motivo — che censura l’interpretazione del parere regionale — è infondato. La sentenza impugnata offre una lettura logica e coerente del documento e, in ogni caso, l’indicazione di un organo amministrativo non può prevalere sul principio per cui, in materia di pubblico impiego e retribuzione, è dovuto quanto stabilito dalla legge, dal c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa.
Il secondo motivo è respinto sul presupposto della natura del rapporto. Il medico convenzionato è lavoratore autonomo, non subordinato; difetta il requisito della subordinazione. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 2126 cod. civ., norma eccezionale operante solo nel lavoro subordinato, e dell’art. 36 Cost., non essendo ravvisabile un principio di assimilazione al pubblico impiego. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 6260 del 2006 e Cass. n. 20581 del 2008.
I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono parimenti infondati. L’art. 2, paragrafi 9 e 10, dell’ACN dispone che l’incarico scade dopo due anni, salvo richiesta di nuova elezione prima della scadenza; decorso il biennio il responsabile decade e si attivano le procedure per la nuova nomina, senza alcun rinnovo tacito. La soppressione della proroga nella versione applicabile ratione temporis, unita all’introduzione del modello elettivo, conferma l’interpretazione della Corte territoriale. La mancata indizione delle elezioni da parte dell’azienda non può fondare un titolo retributivo.
Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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