Estinzione del consorzio e venir meno dell’incarico di direttore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23714 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione dei consorzi per lo sviluppo industriale in un nuovo ente pubblico economico, disposta con legge regionale, determina l’estinzione del consorzio originario e il venir meno della figura del direttore dello stesso, la cui posizione apicale è riferita all’ordinamento del singolo consorzio. Il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2010 transita nel nuovo ente nelle medesime funzioni, con salvaguardia della qualifica dirigenziale e dei diritti maturati, ma non della titolarità di incarichi connessi all’organizzazione estinta. Il venir meno dell’incarico di direttore non integra demansionamento quando le nuove mansioni restano di livello dirigenziale e non impoveriscono il patrimonio professionale acquisito.
Il Fatto
Il lavoratore, dirigente alle dipendenze di un consorzio per lo sviluppo industriale, era stato nominato nel 2001 direttore del consorzio, mantenendo anche le funzioni di capo del servizio tecnico e percependo un trattamento retributivo aggiuntivo. A seguito della riorganizzazione legislativa che ha istituito un ente regionale pubblico economico, i consorzi originari sono stati fusi ed estinti; il comprensorio è divenuto un’articolazione territoriale del nuovo ente.
Nel 2016 il commissario straordinario dell’ente ha revocato la delibera di nomina e stabilito che il lavoratore svolgesse le sole mansioni di dirigente del servizio tecnico dell’unità territoriale, con adeguamento degli emolumenti. Il lavoratore ha impugnato la delibera chiedendo la reintegra nell’incarico e nel trattamento economico. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d’appello l’ha riformata, riconoscendo solo il premio di anzianità. Il lavoratore ricorre in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i motivi per connessione e li rigetta. La questione centrale è se il quadro normativo e contrattuale garantisse la persistenza della posizione apicale di direttore del consorzio dopo la fusione e l’estinzione dello stesso nell’ente regionale.
La Corte muove dal dato legislativo: l’ente regionalela è subentrato ai consorzi, il personale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 transita “nelle medesime funzioni“, conservando i diritti maturati. La nomina del commissario straordinario, poi, ha fondamento normativo e la delibera impugnata non ne mette in discussione la competenza; il vaglio degli atti presupposti, quali la nomina del dirigente generale, è estraneo al thema decidendum per difetto di collegamento stretto.
Nel merito, l’incarico di direttore del consorzio era apicale ma “nell’economia del singolo consorzio”. Le relative mansioni — direzione e coordinamento dell’intera organizzazione consortile — sono state assorbite dalle funzioni più ampie del presidente o amministratore unico e del direttore generale dell’ente, e la figura non compare né nello statuto né nel disciplinare. La posizione di apicalità garantita dall’art. 2 del CCNL è riferita all’ordinamento del consorzio, ormai estinto, e non può traslare in un contesto più complesso.
La Corte conferma l’accertamento del giudice di merito: la vicenda non integra demansionamento, poiché le mansioni svolte presso l’ente restano di livello dirigenziale e non hanno precluso l’utilizzazione o l’arricchimento del patrimonio professionale acquisito, né si allega uno svilimento delle conoscenze e abilità. Il lavoratore ha conservato qualifica, funzioni dirigenziali e incarico di capo del servizio tecnico in relazione all’unità territoriale di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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