Terzo condono in zona vincolata e incompetenza della Soprintendenza all’ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 2068 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, in Sicilia, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico relativo: la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa ha ripristinato la piena vigenza dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Nelle aree vincolate sono sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, con esclusione di ogni opera che comporti nuovi volumi o superfici. Il parere dell’autorità preposta al vincolo ha natura co-decisoria, ma il procedimento di sanatoria si conclude con provvedimento del Comune, al quale soltanto spetta l’adozione dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino. È pertanto illegittimo, per incompetenza, il provvedimento della Soprintendenza che disponga direttamente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in zona agricola classificata dal Piano Regolatore Generale come area a rischio archeologico, presenta nel 2005 istanza di condono per la sopraelevazione del secondo piano. Nel 2007, reiterando nel 2009, chiede alla Soprintendenza il nulla-osta paesaggistico richiesto dal procedimento di sanatoria.

Con nota del 20 luglio 2023 la Soprintendenza respinge l’istanza e dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo l’esorbitanza dai poteri consultivi dell’autorità, l’incompetenza a ordinare la riduzione in pristino, il difetto di motivazione del diniego e l’erronea applicazione della disciplina del terzo condono in presenza di vincolo relativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici. Richiama la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana nella parte in cui ammetteva la sanatoria delle opere realizzate in aree con vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, e la circolare assessoriale n. 2/2022 che ne ha tratto le conseguenze applicative.

La Sezione ritiene superato il diverso indirizzo espresso dal parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, già smentito dalla giurisprudenza amministrativa successiva e dalle stesse pronunce di merito del Consiglio di giustizia amministrativa. L’ordinanza cautelare n. 357/2023, che aveva sollecitato l’approfondimento delle ricadute della declaratoria di incostituzionalità, non giustifica un mutamento dell’orientamento consolidato.

Nelle aree vincolate restano dunque sanabili solo le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre la creazione di nuovi volumi o superfici è insanabile. Nel caso concreto la sopraelevazione non è conforme allo strumento urbanistico e non integra un abuso meramente formale: mancano due delle tre condizioni che devono sussistere congiuntamente. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata è manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di non condonare gli abusi commessi in zona vincolata.

Il Collegio accoglie invece la censura sull’incompetenza. Il parere della Soprintendenza è vincolante e di natura co-decisoria, ma nessuna norma attribuisce all’autorità preposta al vincolo il potere di definire il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino. I poteri repressivi in materia paesaggistica sono disciplinati dagli artt. 160 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004; nel condono definito con diniego, l’ordine di demolizione spetta al Comune ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorso è pertanto infondato nel merito, ma l’atto impugnato è annullato nella sola parte in cui dispone il ripristino dello stato dei luoghi. Le spese sono compensate in ragione della complessità e dei contrasti giurisprudenziali sulla materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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