Carta elettronica docente: ottemperanza dovuta senza astreinte per crisi finanza pubblica (TAR Veneto n. 799 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la notifica dello stesso all’Amministrazione, condanna la parte pubblica inadempiente a dare esecuzione alla sentenza, nominando un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, valutabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., costituiscono ragioni ostative idonee a escluderne l’applicazione. Il potere di graduazione resta affidato alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro, l’Amministrazione è stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di 500,00 euro per gli anni scolastici dal 2024 al 2025.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta e dell’importo stabilito. Ha domandato altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio verifica le condizioni dell’azione esecutiva. Richiama l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione in data 9 settembre 2025.

Nel merito, il ricorso è fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza e che sia ancora inadempiente. Il Collegio la condanna pertanto a costituire la carta elettronica con l’accredito della somma, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare e con ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso.

Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio ricorda l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014: l’istituto non è astrattamente precluso nei confronti della pubblica amministrazione, ma le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive rilevano nella verifica dei presupposti e nella graduazione dell’importo. Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna, secondo un orientamento richiamato anche dal TAR Lazio e dal TAR Campania. Tali ragioni ostative operano come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. La richiesta di penalità di mora è dunque respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 339,00 euro, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *