Precedenza per volontari vigili del fuoco iscritti in uno dei due elenchi (TAR Abruzzo n. 369 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di precedenza nell’assunzione spetta al volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto da almeno tre anni in uno degli elenchi previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006 e con almeno centoventi giorni di servizio, senza distinzione tra l’elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari e quello istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche. L’iscrizione in uno solo dei due elenchi è sufficiente a fondare la precedenza rispetto agli idonei che non ne dispongono. Il regime derogatorio dell’internalizzazione, riservato al solo personale iscritto nell’elenco per le strutture centrali e periferiche, opera su un piano diverso e non è invocabile per escludere la precedenza nella selezione per avviamento. È illegittimo, pertanto, il provvedimento che annulli la convocazione e la prova di idoneità del candidato sul presupposto che la sua iscrizione nell’elenco dei distaccamenti volontari non sia utile a tal fine.

Il Fatto

Il ricorrente partecipa alla selezione indetta con decreto dipartimentale del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 787 del 09.10.2023 per la copertura di 212 posti, di cui quattro presso il Comando di L’Aquila. Si colloca al posto n. 33 della graduatoria e viene convocato per la prova di idoneità, vantando il diritto di precedenza in quanto iscritto da oltre tre anni nell’elenco dei vigili del fuoco volontari del Comando di Pescara, con oltre centoventi giorni di servizio.

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione annulla la convocazione e l’esito della prova, ritenendo la precedenza riservata ai soli iscritti nell’elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche. Il ricorrente deduce la violazione del bando e dei parametri normativi richiamati, contestando la lettura restrittiva degli elenchi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 6 del bando, che riconosce la precedenza ai volontari iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006 da almeno tre anni e con non meno di centoventi giorni di servizio. La disposizione richiama gli elenchi senza operare alcuna distinzione tra le due tipologie ivi previste.

Il percorso argomentativo si fonda sull’individuazione degli “appositi elenchi” richiamati dalla norma: il personale volontario è distinto in due categorie, quella per le necessità dei distaccamenti volontari e quella per le necessità delle strutture centrali e periferiche. Da qui la conclusione che l’iscrizione in uno dei due elenchi, indifferentemente, dà titolo all’assunzione con precedenza rispetto ai candidati che non ne dispongono.

Il Tribunale rileva che l’Amministrazione ha applicato alla selezione in esame un regime che non le appartiene. Il regime derogatorio dell’internalizzazione, che consente l’assunzione in deroga con trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego, è riservato al solo personale iscritto nell’elenco per le strutture centrali e periferiche. Si tratta di una procedura diversa da quella per avviamento a selezione, nella quale la precedenza opera in forza del bando e degli elenchi richiamati.

Il Collegio sottolinea, altresì, che la selezione non comporta valutazione comparativa, ma accerta l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle specifiche funzioni. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato, con l’obbligo di riconoscere al ricorrente, iscritto in uno degli elenchi di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006, il diritto all’assunzione con precedenza sugli idonei privi del requisito. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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