La DIA non contestata consolida l’altezza e impedisce il diniego di agibilità (TAR Abruzzo n. 368 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di agibilità che si fondi su un parametro tecnico (nella specie, l’altezza dei locali) già puntualmente dichiarato dal privato con DIA e mai contestato dall’amministrazione è illegittimo. Il titolo edilizio non impugnato né annullato d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 si consolida e rende conforme agli strumenti urbanistici il progetto in esso contenuto. L’amministrazione che, anni dopo, neghi l’agibilità per quel medesimo profilo pone in essere una statuizione illogica e contraddittoria, in contrasto con l’affidamento ingenerato nel privato. Il potere inibitorio non esercitato nei termini non può essere recuperato in sede di verifica dell’agibilità.
Il Fatto
I ricorrenti ottenevano nel 2007 un permesso di costruire per un edificio ad uso residenziale e commerciale, seguito da una variante nel 2008 e da un ulteriore titolo nel 2011. Nel 2013 presentavano una DIA per variante in corso d’opera, che prevedeva la trasformazione di locali commerciali in cucina e sala ristorante, con altezza utile di tre metri e impianto di areazione. Alla DIA era allegato il parere dell’ASL, che ravvisava un possibile contrasto con l’art. 27 del Regolamento Edilizio Comunale e rimetteva ogni determinazione al Comune. I ricorrenti replicavano richiamando l’art. 33 delle NTA. Il Comune non assumeva alcun provvedimento.
Nel 2018, a fronte della SCIA per l’agibilità, il Comune dichiarava l’inagibilità dei locali cucina e sala ristorante per mancato rispetto dell’altezza prescritta dall’art. 27 del REC. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e il silenzio sull’istanza di riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata nel 2019 e del silenzio-rigetto formatosi su di essa. La disposta istruttoria si conclude in senso contrario a quanto sostenuto dal Comune: la relazione tecnica allegata all’istanza non contempla l’altezza dei locali tra le difformità da sanare. Il silenzio-rigetto, dunque, non riguarda quel profilo e la sua mancata impugnazione non rende il ricorso improcedibile.
Il primo motivo, relativo al preteso ritardo nella comunicazione di fine lavori, è inammissibile per carenza di interesse. Il ritardo è menzionato nel provvedimento, ma non costituisce ragione del diniego: lo stesso si fonda unicamente sull’altezza dei locali. La difesa comunale lo conferma, chiarendo che la tardività al più comporterebbe una sanzione pecuniaria.
Il secondo motivo è fondato. È incontestato che i locali sono stati realizzati con altezza di tre metri e impianto di areazione, comunicando tale intendimento al Comune con la DIA del 2013, corredata del parere ASL. Rispetto a quella DIA il Comune non ha attivato il potere inibitorio nei termini, né quello di annullamento d’ufficio richiamato dall’art. 19 della legge n. 241/1990. Il titolo edilizio si è dunque consolidato e il progetto in esso contenuto va ritenuto conforme agli strumenti urbanistici.
Il diniego impugnato contraddice quindi il contegno serbato dall’ente nel 2013 e lede l’affidamento del privato. La questione del coordinamento tra art. 27 REC e art. 33 NTA resta superata in via dirimente. Il Collegio osserva inoltre che il nuovo REC ha fissato in tre metri l’altezza minima per i locali commerciali e che il parere ASL rimetteva al Comune la verifica del parametro, verifica mai eseguita.
Il terzo motivo, sul silenzio rispetto all’istanza di riesame, è infondato, non sussistendo obbligo di provvedere. Quanto all’autorizzazione paesaggistica invocata dal Comune, si tratta di integrazione postuma della motivazione, irrilevante. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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