Silenzio della conferenza di servizi e sopravvenuta cessazione della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 370 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto avverso il silenzio dell’amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento finale della conferenza di servizi, intervenuta nel corso del giudizio, fa venir meno l’interesse del ricorrente e determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo accerta la fine dell’inerzia e la conseguente satisfazione dell’interesse sostanziale dedotto. La circostanza che il provvedimento sopravvenuto sia autonomamente impugnato con distinto ricorso non osta alla definizione del giudizio sul silenzio in termini meramente processuali. Le spese possono essere compensate quando la complessità della vicenda e l’assenza di una soccombenza sostanziale lo giustifichino.
Il Fatto
Una società agricola ha presentato al SUAP del Comune interessato la domanda per la realizzazione, in variante al vigente PRG, di un vivaio biologico. Il Comune ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, della legge 241/1990, per il rilascio del provvedimento unico in materia di verifica di assoggettabilità a VAS e di variante semplificata. Dopo plurimi scambi documentali e il riavvio dei lavori, la Conferenza non è stata conclusa.
Le società ricorrenti, anche a seguito di voltura della pratica, hanno diffidato il Comune a definire la procedura e hanno proposto ricorso per silenzio, chiedendo la condanna dell’amministrazione a concludere la conferenza e a comunicare il provvedimento. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la determinazione finale della Conferenza, adottata il 14 febbraio 2025; parte ricorrente ha dato atto della sopravvenienza, avverso la quale ha proposto distinto ricorso per l’annullamento, e ha chiesto la definizione con sentenza processuale e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’interesse al ricorso per silenzio quando l’inerzia venga meno nel corso del giudizio. Il Comune ha adottato il provvedimento finale della Conferenza in data 14 febbraio 2025 e lo ha depositato agli atti, ponendo così fine alla propria inattività.
La conseguenza processuale è la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale fonda sul provvedimento sopravvenuto l’accertamento della satisfazione dell’interesse sostanziale dedotto, pur riconosciuto come tale dalla stessa parte ricorrente nella propria memoria del 12 maggio 2025.
La circostanza che avverso il provvedimento finale sia stato proposto distinto ricorso per l’annullamento non incide sulla definizione del giudizio sul silenzio, che resta meramente processuale. L’oggetto del giudizio originario era la condanna alla conclusione della procedura: venuto meno il presupposto dell’inerzia, la decisione non può che essere di cessazione.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione in ragione della complessità della vicenda. La soluzione si giustifica con l’assenza di una vera soccombenza sostanziale dell’amministrazione e con l’articolazione procedimentale della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.