Diritto alla salute del disabile gravissimo e continuità dell’assistenza domiciliare (Cons. Stato n. 5824 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla salute del soggetto affetto da disabilità gravissima, nella parte in cui esige cure continuative e adeguate, integra un nucleo irriducibile della dignità umana che le esigenze di contenimento della spesa pubblica non possono comprimere. Le prestazioni di assistenza domiciliare vanno determinate sulla base dei bisogni effettivi del beneficiario e non in forza di limiti astratti fissati dalla disciplina regolamentare dell’ambito territoriale. Le disposizioni regolamentari che impediscano in via assoluta di superare il tetto di ore, in presenza di disabilità gravissima e di comprovata necessità di continuità assistenziale, sono disapplicabili per incompatibilità con la normativa primaria. La limitatezza delle risorse finanziarie e la garanzia della parità di accesso al servizio non giustificano la riduzione dell’assistenza già riconosciuta, quando questa incida sul livello minimo del bisogno.
Il Fatto
Un soggetto minore, affetto da disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, beneficiario di indennità di accompagnamento, era stato destinatario di un servizio di assistenza domiciliare di tre giorni a settimana, per un totale di dieci ore settimanali. A seguito del peggioramento delle condizioni di salute, il Tribunale di Nola, con ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del 1° luglio 2016, aveva ordinato ai Comuni di garantire sette ore giornaliere di assistenza domiciliare, poi portate a integrale esecuzione con le ordinanze ex art. 669-duodecies cod. proc. civ. del 5 maggio e del 5 agosto 2022, comprensive dei giorni festivi.
Con nota dell’8 gennaio 2024 il Comune ha comunicato la sospensione del servizio, riconoscendo successivamente diciotto ore settimanali di SAD, oltre a quattro ore giornaliere di OSS, all’esito dei verbali U.V.I. La ricorrente ha impugnato tali provvedimenti davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso valorizzando l’applicazione del regolamento SAD e la limitatezza delle risorse. Proposta l’impugnazione, il Consiglio di Stato ha disposto una c.t.u. e, con ordinanza cautelare, ha riconosciuto in via provvisoria le quarantanove ore settimanali, seguite da un’ordinanza di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso ogni rilievo all’attività difensiva svolta dal difensore privo di ius postulandi, dichiarando inammissibili gli scritti e le allegazioni documentali correlati. Nel merito, il thema decidendum verteva sulla sufficienza delle diciotto ore settimanali di SAD rispetto alle esigenze di cura del soggetto disabile.
La Corte ha ritenuto che la riduzione del servizio sia stata determinata dall’applicazione dell’art. 8 del regolamento SAD dell’Ambito Territoriale 26, disposizione che non può essere letta in modo atomistico. Il coordinamento con l’art. 5 del medesimo regolamento impone che le prestazioni soddisfino il livello minimo del bisogno di autosufficienza e stimolino la massima attivazione e partecipazione. Nel caso concreto, le diciotto ore non consentono di raggiungere tale livello, incidendo sul nucleo indefettibile del diritto alla salute.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale, il Collegio ha ribadito che è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Le esigenze della finanza pubblica non possono assumere un peso tale da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.
La Corte ha poi affermato che le disposizioni regolamentari, ove interpretate nel senso di impedire in via assoluta l’attribuzione di più di diciotto ore settimanali, si prestano ad agevole disapplicazione per incompatibilità con la normativa primaria, costituita dalla legge n. 104/1992. L’accertamento tecnico ha confermato che la gestione del soggetto richiede presenza costante di adulti e che la continuità assistenziale di quarantanove ore è indispensabile per evitare aggravamenti e perdita dei progressi raggiunti.
In parziale accoglimento dell’appello, la sentenza è stata riformata con accertamento del diritto a settantasette ore settimanali complessive dalla pubblicazione della sentenza e per i successivi dodici mesi, salvo proroghe, con successiva nuova valutazione dell’Amministrazione. Sono stati inoltre riconosciuti il danno patrimoniale di 6.964,00 euro e il danno esistenziale liquidato equitativamente in 10.000,00 euro, con condanna delle Amministrazioni alle spese del doppio grado e della c.t.u.
Nota della Redazione
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