Ordinanza istruttoria sul fumus della demolizione, accertamento istruttorio ante cautelare (TAR Abruzzo n. 45 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, ove reputi necessario accertare elementi di fatto rilevanti ai fini della delibazione sul fumus boni iuris, può disporre incombenti istruttori a carico dell’amministrazione resistente, ordinando l’esibizione di una sintetica relazione ricostruttiva della vicenda. L’accertamento è funzionale a chiarire l’effettiva esistenza e i contenuti del provvedimento impugnato, come l’ordinanza di demolizione di opere edilizie, e precede la decisione sulla domanda cautelare, la cui trattazione è conseguentemente rinviata a successiva camera di consiglio. L’ordinanza istruttoria è eseguita dall’amministrazione entro il termine assegnato e comunicata alle parti costituite.
Il Fatto
Con ricorso iscritto al registro generale, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui il Comune aveva disposto, secondo la loro prospettazione, la demolizione di opere edilizie realizzate sull’immobile di loro proprietà, sito in un comune del territorio, distinto al catasto al foglio e particella indicati in ricorso. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha rilevato la necessità di acquisire elementi istruttori ai fini della decisione, atteso che parte ricorrente ha dedotto l’emissione dell’ordine di demolizione senza che l’amministrazione abbia fornito il proprio contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare, disporre incombenti istruttori a carico del Comune, ordinando l’esibizione di una relazione che ricostruisca la vicenda e chiarisca se sia stata effettivamente emessa l’ordinanza di demolizione come asserito dalla parte ricorrente. L’istruttoria è volta a verificare la sussistenza dei presupposti fattuali della domanda, in particolare l’esistenza e i contenuti del provvedimento gravato, elemento indispensabile per la delibazione del fumus boni iuris.
L’ordinanza istruttoria è stata adottata in forma di ordinanza collegiale, con la fissazione del termine di venti giorni per l’adempimento da parte dell’amministrazione, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla successiva camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il provvedimento si inserisce nel potere del giudice amministrativo di disporre mezzi istruttori anche nella fase cautelare, ove necessario per acquisire elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione sulla sospensiva.
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Nota della Redazione
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