Parificazione del conto giudiziale attestata dal titolare della competenza (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 356 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il difetto di parificazione del conto giudiziale rilevato dal magistrato istruttore può essere superato quando l’avvenuta sottoscrizione per parificazione risulti certificata da una dichiarazione proveniente dallo stesso soggetto titolare della relativa competenza. La mancata attestazione della firma da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato all’atto del deposito, determinata dalla scadenza dei certificati digitali, integra una carenza documentale imputabile all’amministrazione e non all’agente contabile. L’omesso e tardivo deposito della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non costituisce condizione di procedibilità dell’esame del conto, ma adempimento obbligatorio estraneo alla gestione dell’agente. Il conto regolare è approvato con conseguente discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto presentato dall’agente contabile responsabile della riscossione delle entrate di pertinenza dell’Agenzia delle Dogane per l’esercizio 2018, con riferimento alla parte di conto del consegnatario dei bollettari. Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando che la sottoscrizione digitale dell’agente era stata attestata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato solo a causa della scadenza del certificato di firma, e che il documento non recava le sottoscrizioni per parificazione. Il magistrato ha quindi concluso per la dichiarazione di irregolarità.
L’agente contabile ha depositato memoria illustrando l’iter procedurale e producendo la nota con cui il titolare della competenza aveva trasmesso il conto alla Ragioneria, dichiarandone l’avvenuta parificazione mediante firma digitale. Ha inoltre rappresentato che l’organo di controllo interno aveva depositato la propria relazione dopo il deferimento al Collegio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha ritenuto sussistenti gli elementi per superare le contestazioni del magistrato istruttore in ordine alla mancata parificazione del conto. L’agente ha prodotto copia della nota con cui il direttore dell’area competente ha trasmesso il conto alla Ragioneria Territoriale dello Stato, dichiarando che lo stesso era stato esaminato, aveva superato il riscontro preventivo ed era stato parificato mediante firma digitale.
La Corte ha osservato che l’avvenuta sottoscrizione per parificazione, non attestata dalla Ragioneria all’atto del deposito e non risultante dallo stesso conto, può essere utilmente certificata anche dalla dichiarazione proveniente dallo stesso soggetto titolare della relativa competenza. Il difetto di parificazione è quindi imputabile a carenze della documentazione depositata presso la Sezione dalla Ragioneria, che ha adempiuto quando i certificati delle firme digitali erano ormai scaduti, tralasciando di attestare la presenza della sottoscrizione.
Nel merito, il conto è apparso regolare. Sotto l’aspetto formale, è redatto sullo specifico schema del Mod. X36 e riporta i contenuti richiesti dall’art. 621 reg. cont. St., con l’indicazione della giacenza iniziale, del carico, dell’utilizzo e della giacenza finale. Dalla relazione dell’organo di controllo interno non sono emersi elementi di criticità ed è stata confermata la conformità alle scritture dell’Agenzia.
Quanto all’omesso e tardivo deposito della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., la Corte ha ribadito di escludere che esso integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto, come invece la parificazione. Trattandosi di adempimento estraneo alla gestione dell’agente contabile e successivo alla presentazione del conto, non viene in rilievo ai fini della valutazione della regolarità dello stesso. Il conto è stato quindi dichiarato regolare e l’agente ammesso al discarico. In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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