L’inosservanza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi integra colpa grave del dirigente pubblico (Cass. civ. Sez. Un. n. 23077 del 12.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti è proponibile esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., dell’art. 362 c.p.c. e dell’art. 207 c.g.c. Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale è ravvisabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non già in caso di erronea interpretazione o applicazione delle norme, che integra un error in iudicando o un error iuris in procedendo, come tale estraneo al sindacato delle Sezioni Unite. La condotta del pubblico dirigente che si sottrae all’attuazione di provvedimenti giurisdizionali dotati di forza esecutiva può integrare gli estremi della colpa grave rilevante per la responsabilità erariale, senza che ciò configuri un’invasione della sfera riservata al legislatore.
Il Fatto
A seguito dell’autorizzazione del giudice civile all’interruzione del trattamento di sostegno vitale di una persona in stato vegetativo permanente, il direttore generale della sanità regionale rifiutava di indicare la struttura sanitaria competente. Il diniego veniva annullato dal giudice amministrativo, ma l’esecuzione avveniva solo successivamente, presso una struttura privata fuori regione. Il padre della paziente agiva per il risarcimento del danno, ottenendo una condanna dell’amministrazione, poi ripetuta in sede di rivalsa dalla Procura contabile nei confronti del dirigente, per danno erariale indiretto.
La Corte dei conti d’appello riformava la sentenza di primo grado, condannando il dirigente al risarcimento del danno erariale per colpa grave, ravvisata nella reiterata omissione degli obblighi di servizio connessi all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Avverso tale pronuncia, il soccombente proponeva ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., deducendo un unico motivo di eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, hanno ribadito il proprio ruolo di organo regolatore della giurisdizione e non di garante ultimo della nomofilachia, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia di controllo sui limiti esterni della giurisdizione dei giudici speciali.
Il Collegio ha chiarito che il ricorso, pur formalmente prospettando un’invasione della sfera riservata al legislatore, sostanzialmente contesta la valutazione di colpa grave operata dal giudice contabile. La censura, infatti, si concentra sulla possibilità di desumere il parametro valutativo della colpa da provvedimenti giurisdizionali non ancora definitivi, piuttosto che da una norma di legge. Tale doglianza, secondo le Sezioni Unite, non integra una questione di giurisdizione, afferendo invece ai limiti interni del sindacato del giudice contabile.
La Corte ha escluso che la Corte dei conti abbia creato una nuova disposizione normativa, avendo essa ravvisato la responsabilità nella condotta di un dirigente che si è sottratto all’attuazione di provvedimenti giurisdizionali dotati, quanto meno, di forza esecutiva. L’attività di individuazione della regula iuris attraverso l’interpretazione anche analogica del quadro normativo non costituisce eccesso di potere, a prescindere dalla condivisibilità dell’esito.
Pertanto, le censure proposte, volte a contestare il percorso argomentativo e la valutazione delle prove, si traducono nella denuncia di pretesi errori di giudizio, non sindacabili dalle Sezioni Unite. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’erede intervenuta al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c..
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Nota della Redazione
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