Annullamento ex lege dei debiti sotto mille euro esclude il danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 341 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, disciplinati dall’art. 172, lett. d), c.g.c., la domanda dell’ente pubblico volta ad accertare l’inadempimento del concessionario della riscossione è ammissibile e la legittimazione spetta all’ente creditore. Tuttavia, l’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 del D.L. n. 119/2018, costituisce fatto estraneo alla condotta del concessionario, necessaria e sufficiente a causare la mancata entrata: esso interrompe il nesso eziologico e determina il rigetto della domanda risarcitoria. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è invece inammissibile, potendo trovare ingresso solo nell’azione di responsabilità erariale promossa dal pubblico ministero contabile.

Il Fatto

Una società in house affidataria del servizio di trasporto pubblico aveva iscritto a ruolo, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per mancato acquisto del titolo di viaggio, una somma di modesta entità nei confronti di un privato contravventore. La cartella di pagamento, affidata al concessionario della riscossione, non veniva però lavorata nei termini e il contribuente, opponendosi in sede ordinaria ai sensi dell’art. 615 c.p.c., otteneva dal Giudice di Pace la declaratoria di prescrizione del credito e l’annullamento del titolo.

La società conveniva allora il concessionario davanti al Giudice di Pace per l’inadempimento contrattuale. Il giudice ordinario declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti, in applicazione di una pronuncia delle Sezioni Unite n. 5569/2023. La società riassumeva quindi il giudizio davanti alla Corte contabile, chiedendo il ristoro del danno patrimoniale e del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il giudizio attivato dall’ente creditore non è un’azione di responsabilità erariale, di cui è titolare esclusivo il pubblico ministero contabile, né un giudizio di conto. Esso rientra nella categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c., come affermato dalle Sezioni Unite nel riconoscere la giurisdizione contabile in materia.

Quanto al mancato esperimento del procedimento di discarico per inesigibilità, la Corte osserva che la sentenza di prescrizione resa dal giudice ordinario e divenuta irrevocabile ha effetto assorbente e preclusivo. L’accertamento dell’estinzione del credito si è formato in sede giurisdizionale e rende inconferente il richiamo alle comunicazioni di inesigibilità ridisciplinate dalla legge n. 190/2014.

Il nucleo decisivo è però un altro. Il credito oggetto di causa rientra tra i debiti di importo inferiore a mille euro, affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010, automaticamente annullati dall’art. 4 del D.L. n. 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Anche se il credito non fosse stato annullato per prescrizione, l’annullamento ex lege sarebbe comunque intervenuto, impedendo la concreta realizzazione della pretesa.

Da qui la rottura del nesso causale: dopo la condotta omissiva del concessionario è intervenuto un fatto estraneo alla sua condotta, necessario e sufficiente a cagionare la mancata entrata. Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria patrimoniale. Manca inoltre la colpevolezza dell’inadempimento, scriminata dall’obiettiva incertezza applicativa delle disposizioni sul discarico.

La domanda di risarcimento del danno all’immagine è dichiarata inammissibile: essa presuppone condotte illecite penalmente rilevanti accertate con sentenza irrevocabile e può proporsi solo nell’ambito dell’azione erariale del pubblico ministero. Le spese di lite sono compensate per la novità delle questioni e il susseguirsi degli interventi legislativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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