Pensione di inabilità per infermità psichiatrica e litisconsorzio nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 12 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, pur formalmente introdotto in termini impugnatori, ha ad oggetto il rapporto previdenziale e non la legittimità del provvedimento contestato: il giudice accerta il diritto soggettivo al trattamento, con cognizione piena sull’an e sul quantum, senza che rilevino i vizi dell’atto amministrativo. Ne consegue che non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell’amministrazione datoriale, che si sia limitata a prendere atto delle valutazioni della Commissione medica di verifica. Ai fini della pensione di inabilità di cui al comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, il requisito lavorativo consiste nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, non più nel solo lavoro “proficuo”. Integra tale requisito la grave patologia psichiatrica che comprometta in modo incisivo il funzionamento sociale e la continuità di qualsiasi prestazione, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di una società con mansioni impiegatizie, aveva chiesto all’INPS la pensione di inabilità ex comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, deducendo l’aggravamento delle proprie condizioni di salute per infermità non dipendenti da causa di servizio e il riconoscimento, da parte della Commissione medica di verifica, della permanente inidoneità al servizio ma non dell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività. La domanda era stata respinta e il giudizio, promosso dinanzi alla Sezione giurisdizionale, si era concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La sentenza veniva riformata in appello, con remissione della causa alla stessa Sezione in diversa composizione. Nelle more del giudizio la ricorrente decedeva e la figlia, unica erede, riassumeva la causa per l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS ai ratei arretrati. L’Istituto eccepiva in via preliminare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, sostenendo che il provvedimento di diniego sarebbe stato adottato dalla società, e nel merito contestava la sussistenza del requisito lavorativo.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico conferma l’ordinanza con cui era stata respinta la richiesta di chiamata in causa dell’amministrazione datoriale. Il giudizio ha ad oggetto prestazioni pensionistiche del tutto indipendenti dalle vicende del rapporto di lavoro: a fondamento della domanda sono poste patologie non determinate da causa di servizio, né riconducibili al percorso professionale. Non essendo stati dedotti eventi specifici verificatisi sul posto di lavoro, le ragioni della cessazione dal servizio si basano sulla sola documentazione medica, alla cui formazione il datore non ha partecipato.

La Corte ricostruisce la natura del processo pensionistico: si tratta di un giudizio sul rapporto e non di un giudizio impugnatorio. La giurisprudenza citata esclude che la cognizione verta sulla legittimità dell’atto o del silenzio-rifiuto, incentrandosi invece sull’accertamento del diritto soggettivo al trattamento, con piena valutazione dell’an e del quantum e senza incidenza di eventuali vizi amministrativi. Non rileva pertanto il silenzio serbato dall’ente previdenziale, ma la titolarità del diritto vantato.

Nel merito, la domanda è fondata. Il giudice richiama il requisito sanitario, quello contributivo e quello lavorativo, individuati dalla legge e dal regolamento di attuazione, e ribadisce che l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ha sostituito il riferimento al lavoro proficuo. La verifica concerne la sola incidenza dell’infermità, non le condizioni soggettive e ambientali del soggetto.

Il requisito è accertato attraverso la consulenza del Collegio Medico Legale, ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Il disturbo psicotico schizoaffettivo, con deliri, allucinazioni e ritiro sociale, comprometteva in maniera incisiva il funzionamento sociale e impediva di dare continuità a qualsiasi prestazione, stante l’imprevedibilità degli scompensi. A esso si aggiungevano un diabete mellito scompensato, un’obesità in sindrome metabolica e una bronchite cronica, in un quadro di incapacità di gestione personale della malattia. La Corte accerta dunque il diritto alla prestazione dalla data della verifica fino al decesso e condanna l’INPS ai ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e, se superiori, di rivalutazione monetaria, con spese a carico della parte soccombente e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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