È nulla per motivazione apparente la sentenza che preferisce una relazione tecnica senza spiegare il perché (Cass. civ. Sez. 5 n. 10426 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove è più ampio lo spazio per le prove atipiche, la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarne il contenuto a fondamento della decisione, a condizione che la motivazione spieghi le ragioni per cui la ritenga corretta e convincente. È affetta da motivazione apparente, e quindi da nullità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., la sentenza che, pur esistente sul piano grafico, attribuisca prevalenza a una relazione tecnica rispetto ad altre prove di segno opposto senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della scelta.
Il Fatto
Una contribuente impugnava la cartella esattoriale emessa per il pagamento dei contributi consortili di bonifica c.d. fissi su terreni extra-agricoli di sua proprietà, contestando l’assenza del presupposto del beneficio idraulico e l’erroneità del calcolo. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo lo sgravio di parte della somma, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio svolta in un precedente giudizio relativo a terreni limitrofi, che aveva accertato l’esistenza di un beneficio, seppur ridotto.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, accogliendo l’appello della contribuente, escludeva la sussistenza del beneficio fondiario, attribuendo valore prevalente a una relazione tecnica redatta per il Comune a tutela dell’interesse pubblico ambientale. Il giudice del gravame riteneva tale studio completo e attendibile, nonché inutile la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dal Consorzio, senza spiegare le ragioni della preferenza accordata a detto elaborato rispetto a quelli di segno contrario. Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, previa riqualificazione del motivo. La censura, formalmente proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione di norme di diritto, è stata ricondotta all’ipotesi di cui al n. 4 della stessa disposizione, atteso che il Consorzio lamentava, in sostanza, la mancanza di una valida motivazione in ordine alla prevalenza attribuita alla relazione del Comune su quelle di segno opposto.
La pronuncia ha richiamato il principio per cui, nel processo tributario, la perizia di parte può essere elevata a fondamento della decisione solo se il giudice spieghi le ragioni per cui la ritenga corretta e convincente. Tale onere argomentativo non può ritenersi assolto da una mera espressione di preferenza per una tesi piuttosto che per l’altra.
La Corte ha quindi qualificato come apparente la motivazione della sentenza impugnata, poiché, pur esistente sul piano formale, era costruita in modo da rendere impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio. La mancanza di motivazione, infatti, integra causa di nullità della sentenza tanto nei casi di radicale carenza quanto nelle ipotesi in cui essa si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, essendo intessuta di argomentazioni inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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