Discrasia tra voti di lista e preferenze e onere di specificità (C.G.A.R.S. n. 797 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale la contraddizione interna al verbale sezionale tra il totale dei voti di lista e la somma dei voti di preferenza è rilevabile ictu oculi e non richiede, per essere dedotta, la querela di falso, non contestandosi la veridicità dell’atto ma la sua coerenza numerica. Tale discrasia, esente da genericità, legittima l’approfondimento istruttorio mediante verificazione, con raffronto tra verbali e tabelle di scrutinio, alle quali va ascritta prevalenza per la loro funzione certificatoria. Resta fermo che l’onere della prova non è assorbito dall’onere di specificità e che il ricorso è inammissibile se esplorativo. Le irregolarità meramente formali non caducano le operazioni, salvo che compromettano la sostanziale attendibilità del risultato. L’accoglimento resta subordinato alla prova di resistenza: se le correzioni non colmano il distacco, l’appello è respinto e quello incidentale improcedibile.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato alla carica di deputato all’Assemblea Regionale Siciliana nelle elezioni regionali del 2022 per una circoscrizione provinciale, impugnava il verbale di proclamazione degli eletti e il provvedimento con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale aveva respinto l’istanza di correzione dei verbali sezionali. Il distacco tra la lista dello stesso ricorrente e quella del controinteressato era di 30 voti. Il ricorrente deduceva incongruenze tra voti di preferenza e voti di lista in numerose sezioni, chiedendo la verificazione delle tabelle di scrutinio.

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 720/2023, dichiarava il ricorso principale inammissibile per genericità ed esploratività delle censure, con improcedibilità dell’incidentale. Proponeva appello il candidato soccombente; resistevano la lista controinteressata, con appello incidentale, e l’Assemblea Regionale. Il C.G.A.R.S. disponeva verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidata al Prefetto competente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina le eccezioni di rito riproposte dal controinteressato. Poiché l’art. 131, comma 2, cod. proc. amm. dimezza i termini dell’appello elettorale, la riproposizione doveva avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell’atto, e non con memoria depositata mesi dopo: le eccezioni sono pertanto tardive e non scrutinate.

L’appello principale è tempestivo. Non risultando notificata la sentenza, opera il termine lungo dimezzato decorrente dalla pubblicazione, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. III, n. 4282 del 2020, richiamato dal Collegio.

Nel merito, il C.G.A.R.S. ricostruisce i principi del rito. L’osservanza dell’onere di specificità non assorbe quello probatorio (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 32 del 2014); il motivo specifico resta inammissibile se esplorativo. Le regole formali sono strumentali e la loro violazione rileva solo se determina sostanziale inattendibilità del risultato (Cons. Stato, Sez. III, n. 4863 del 2016). Tuttavia la discrasia tra voti di preferenza e voti di lista non è mero vizio formale quando il verbale si contraddice su un dato numerico, giacché il voto di preferenza non può superare il totale dei voti di lista. La censura è quindi ammissibile e richiede il raffronto con le tabelle di scrutinio, più attendibili dei verbali.

La verificazione accerta correzioni in entrambe le direzioni: 20 voti in più alla lista dell’appellante, 63 a quella del controinteressato. Il vantaggio di quest’ultima sale così da 30 a 72 voti. L’appello principale è respinto perché, anche nel migliore dei casi, non colma il divario; l’incidentale, pur fondato, è improcedibile per la soccombenza dell’appellante principale. Le spese del doppio grado sono compensate, stante la pluralità di errori nei verbali; il compenso del verificatore, liquidato in via definitiva in € 4.000,00, resta a carico dell’appellante principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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