Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento delle spettanze (TAR Sicilia n. 883 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultano integrati i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., ovvero il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede su istanza di parte in via sostitutiva. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo aveva condannato il Comune di Palermo al pagamento, in loro favore, di una somma di denaro a titolo di capitale, oltre interessi legali e spese di lite, ponendo altresì le spese di c.t.u. a carico dell’amministrazione convenuta.

Il Comune non si è costituito in giudizio. La questione approda al giudice amministrativo perché l’ente locale, nonostante la notifica del titolo, è rimasto inerte, rendendo necessario l’esercizio del potere di ottemperanza per conseguire l’integrale esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla documentazione in atti, e all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, del quale è stata fornita prova in relazione alla notifica del titolo.

Integrati tali presupposti, il ricorso è stato accolto nei limiti illustrati in motivazione, con conseguente ordine all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, il quale provvederà su sollecitazione della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015.

Quanto al compenso del commissario, il Tribunale ha rinviato alla determinazione con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, richiamando in particolare l’art. 55 e l’art. 56 per l’utilizzo del mezzo proprio e le ulteriori spese di adempimento, nonché l’art. 71 per la presentazione della parcella a pena di decadenza, con decorrenza del termine dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.

Il Collegio ha quindi disposto, a carico dell’amministrazione resistente e a favore dei ricorrenti, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidandola negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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