Discrezionalità tecnica INAIL sui DPI: sindacato intrinseco e verificazione (Cons. Stato n. 6613 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale non si esaurisce nel controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’amministrazione, ma si estende alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Il giudice non può sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell’amministrazione con le proprie, ma deve accertare il rispetto del principio di ragionevolezza tecnica e la coerenza degli esiti ai fatti accertati e alle regole tecniche predeterminate. La verificazione costituisce mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al prudente apprezzamento del giudice, che può aderire alle conclusioni del verificatore sulla base di una valutazione autonoma. Tali conclusioni sono superabili solo a fronte di una manifesta erroneità ictu oculi, non ravvisabile quando la parte si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti tecnici.
Il Fatto
La società appellante aveva offerto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, in esecuzione di due commesse, diversi dispositivi di protezione individuale. L’INAIL aveva rilevato la non conformità dei prodotti alle previsioni normative, con particolare riferimento al punto 7.9.1 della norma UNI EN 149:2009 sulla perdita di tenuta della semimaschera filtrante.
Nel giudizio di prime cure il TAR Lazio disponeva una verificazione, affidata al Ministero della Salute – Ufficio dispositivi medici, che confermava il giudizio negativo dell’amministrazione. Il TAR respingeva il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo error in iudicando e procedendo, violazione del contraddittorio nella verificazione e mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della verificazione e di CTU.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Le criticità riscontrate dalle strutture tecnico-scientifiche dell’INAIL riguardavano i rapporti di prova trasmessi dalla società, emessi da laboratori non accreditati per i DPI, carenti delle prove essenziali o contenenti prove difformi dalla norma tecnica di riferimento. In alcuni casi i rapporti indicavano come effettuata la prova di mascherine munite di valvola, mentre il dispositivo raffigurato ne risultava privo.
La Corte richiama il principio per cui, in tema di discrezionalità tecnica, il giudice non può sostituirsi al potere già esercitato, ma deve stabilire se la valutazione sia corretta nel complesso e nell’articolazione dei passaggi, sotto il profilo delle regole tecniche applicate e del raffronto tra fatti accertati e parametro contestualizzato. Il controllo investe l’attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni, anche mediante il ricorso a conoscenze della medesima scienza applicata dall’amministrazione.
Applicando tali coordinate, il giudice di primo grado si è correttamente avvalso di un approfondimento tecnico, all’esito del quale le valutazioni contestate sono apparse coerenti e non contrarie alle regole tecniche. La statuizione non si è sostituita alla valutazione impugnata, ma ne ha confermato la coerenza, escludendo travisamenti di fatto o manifesta illogicità.
Quanto al dedotto difetto di contraddittorio, la verificazione ben può divergere dalle controdeduzioni delle parti, trattandosi di atto istruttorio il cui esito, se condiviso dal giudice, non è posto in discussione dalle consulenze di parte già esaminate. La richiesta di rinnovazione non può poi essere sostitutiva dell’onere probatorio spettante alla parte ai sensi dell’art. 2697 c.c. Le conclusioni del verificatore cedono solo a manifesta erroneità ictu oculi, assente nel caso di specie. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.