Motivazione per relationem valida per diniego cittadinanza per sicurezza (TAR Lazio n. 4678 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana motivato con ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica è legittimamente sorretto da motivazione per relationem all’informativa riservata degli organi di sicurezza dello Stato, senza che debba riprodursi il contenuto delle relative risultanze. Non sussiste lesione del diritto di difesa né delle prerogative partecipative, atteso il regime di secretazione delle informazioni, sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1994. Il sindacato giurisdizionale si svolge sulla base della documentazione riservata esibita in giudizio con le cautele previste dall’art. 42, comma 8, legge n. 124/2007. Per giustificare il diniego è sufficiente una situazione di dubbio, essendo richiesta una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, non una certezza oltre ogni ragionevole dubbio, attesa la natura irrevocabile del riconoscimento della cittadinanza e la preminenza dell’interesse alla sicurezza della Repubblica rispetto all’interesse del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto ministeriale del 30 aprile 2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno fondava il diniego sulla circostanza che dall’attività informativa esperita fossero emersi elementi tali da non escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica.

Avverso il diniego il ricorrente deduceva violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990, degli artt. 9 e 6 legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione. Con ordinanza del 2025 il TAR disponeva incombenti istruttori, ordinando alla pubblica amministrazione il deposito della documentazione informativa coperta da riservatezza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. A seguito dell’istruttoria disposta, l’informativa depositata in giudizio ha rivelato che il richiedente sarebbe attestato su posizioni ideologiche dell’Islam radicale e avrebbe manifestato sentimenti anti NATO. La Sezione ha quindi scrutinato la legittimità del provvedimento alla luce della natura di “ammissione nella comunità politica nazionale” propria della concessione della cittadinanza, che attribuisce diritti politici e la possibilità di incidere nei momenti fondamentali della vita pubblica del Paese.

Quanto alla motivazione, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico dell’amministrazione, senza necessità di indicare tutte le fonti e i fatti accertati. Il riferimento all’informativa dei servizi di sicurezza costituisce valida motivazione per relationem, essendo preclusa una più ampia disclosure dei dati per la tutela della segretezza delle investigazioni in settori rischiosi. La natura riservata delle informazioni esclude altresì la violazione delle prerogative partecipative di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 e del diritto di difesa, la cui tutela è assicurata dall’ostensione in giudizio su ordine del giudice con le cautele di cui all’art. 42, comma 8, legge n. 124/2007.

In ordine all’attendibilità delle valutazioni, il Tribunale ha evidenziato che le notizie provengono da organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, fonte ufficiale che svolge le proprie funzioni istituzionali, sicché non è dato ragionevolmente dubitarne. L’interesse dello straniero alla naturalizzazione è recessivo rispetto alla sicurezza della Repubblica, che presuppone l’assenza di qualsiasi ombra di inaffidabilità, valutata anche in chiave prognostica per il futuro. È quindi sufficiente una situazione di dubbio, che legittima l’anticipazione della soglia di prevenzione, senza richiedere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma una prognosi “più probabile che non” del pericolo.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 6, legge n. 91/1992, la norma riguarda la cittadinanza per matrimonio, ove il richiedente vanta una posizione di diritto soggettivo per la tutela dell’unità familiare, ipotesi non comparabile con la naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f). Infine, nessuna contraddittorietà sussiste con l’eventuale rilascio della carta di soggiorno, atteso che il cittadino straniero lungosoggiornante è espellibile e controllabile, mentre il cittadino italiano non lo è, comportando la sua condotta all’estero ripercussioni per lo Stato.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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