Richiesta di discussione orale in appello da ribadire a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. II n. 12684 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di discussione orale in appello, ai sensi dell’art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., non è validamente formulata con la sola precisazione delle conclusioni: essa deve essere ribadita al presidente della corte entro la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. In mancanza, la richiesta è inefficace e il collegio può decidere senza fissare l’udienza di discussione. Il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando non indica le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità ai fini del cd. doppio conforme.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio una società e un terzo soggetto chiedendo accertarsi la simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civ. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e, in via subordinata, la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 cod. civ. Il tribunale rigettava le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di una delle convenute, dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell’attrice.
La ricorrente proponeva appello, rigettato dalla corte distrettuale con sentenza depositata nel 2019. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, contestando la violazione dell’art. 352 cod. proc. civ. per mancata fissazione dell’udienza di discussione e l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, rilevando che la pronuncia impugnata è stata depositata con attestazione di conformità del difensore e che la procura speciale in calce al ricorso conferisce il potere di rappresentare e difendere la parte in ogni fase e grado, compreso il giudizio di cassazione.
Nel merito del primo motivo, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 352 cod. proc. civ.: se l’appello è proposto alla corte d’appello, ciascuna parte può chiedere, precisando le conclusioni, che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio; in tal caso la richiesta deve essere riproposta al presidente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede fissando con decreto la data dell’udienza.
La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, Cass., Sez. I, n. 2067 del 2023 e Cass., Sez. Un., n. 36596 del 2021, secondo cui la richiesta deve essere non solo formulata in sede di precisazione delle conclusioni, ma altresì ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica. Nel caso di specie la richiesta, pur avanzata nelle conclusioni, non è stata riproposta alla scadenza del termine: il motivo è pertanto infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. La doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sconta le preclusioni derivanti dal cd. doppio conforme, già previste dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. e oggi dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass., Sez. V, n. 25281 del 2023).
Il ricorso per cassazione è inammissibile, chiarisce la Corte (Cass., Sez. III, n. 5947 del 2023; Cass., Sez. III, n. 26934 del 2023), se non indica le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La ricorrente si è limitata a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, così come valutate nel merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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