Assegno bancario non riscosso e prova del pagamento del prezzo (Cass. civ. Sez. II n. 12685 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento di un assegno bancario non estingue l’obbligazione in caso di mancato incasso. Diversamente dall’assegno circolare, l’effetto liberatorio si produce solo con la riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dell’assegno deve considerarsi effettuata pro solvendo, salva diversa volontà delle parti. Ai fini della prova del pagamento quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo al creditore la prova del mancato incasso, che il possesso del titolo da parte del creditore che lo ha ricevuto già di per sé implica. La dichiarazione del creditore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, ma mera dichiarazione di scienza della ricezione del titolo, non dell’effetto giuridico dell’adempimento.
Il Fatto
Il controricorrente, unico erede della madre defunta senza testamento, conveniva in giudizio gli acquirenti della nuda proprietà di un appartamento, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di vendita per mancata corresponsione del prezzo e, in subordine, la risoluzione per inadempimento. Domandava inoltre la restituzione di somme prelevate da un conto della de cuius e confluite, tramite libretto cointestato, in una polizza vita con beneficiaria una degli acquirenti.
Il Tribunale rigettava le domande. La Corte di appello riformava la decisione, dichiarava la risoluzione del contratto e condannava la convenuta alla restituzione della somma, ponendo le spese del doppio grado a carico degli appellati. Gli acquirenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi; il controricorrente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’applicazione degli artt. 1453 e 1206 cod. civ. I ricorrenti sostengono che le dichiarazioni contenute nell’atto di compravendita, attestanti il pagamento tramite assegno bancario, fossero idonee a provare l’estinzione dell’obbligazione. La Corte ritiene il motivo infondato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il pagamento con assegno bancario non produce effetto liberatorio senza l’incasso: la consegna del titolo è effettuata pro solvendo, salva diversa volontà delle parti, non dedotta né provata. La dichiarazione del creditore di avvenuta ricezione dell’assegno non è quietanza liberatoria, ma semplice dichiarazione di scienza del fatto della ricezione, non dell’effetto estintivo.
Su un piano generale, la Corte enuncia la regola probatoria: essendo l’assegno titolo pagabile a vista, il debitore assolve l’onere dimostrando emissione e consegna; incombe al creditore provare il mancato incasso. Tale prova negativa non si risolve in una probatio diabolica, poiché, in base alla legge di circolazione del titolo, il possesso dell’assegno da parte del creditore che lo ha ricevuto implica di per sé il mancato pagamento.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1920 cod. civ. in relazione alla condanna a restituire la somma, di cui una parte percepita tramite polizza vita e qualificata donazione indiretta. La Corte richiama la presunzione di contitolarità dei saldi del conto corrente cointestato (artt. 1854 e 1298, secondo comma, cod. civ.), superabile con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Il giudice di merito si è attenuto a tali principi, e la valutazione della prova documentale è incensurabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, volto a contestare la ricostruzione dei fatti, è inammissibile: sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira a una rivalutazione dei fatti storici già operata dal giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.