Omesso esame del fatto decisivo e prova presuntiva della simulazione: limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 4954 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., postula che il fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Il mancato esame di elementi contrastanti è rilevante solo se le risultanze non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze poste a fondamento della decisione. In tema di prova presuntiva, la denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice fondi la presunzione su un fatto storico privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non quando la critica si riduca a una diversa ricostruzione fattuale o a una mera prospettazione di una inferenza probabilistica alternativa.
Il Fatto
La controversia traeva origine da due atti di compravendita stipulati nel 1992, con cui il padre aveva alienato al figlio taluni immobili. L’altro figlio, in qualità di legittimario, aveva convenuto in giudizio il fratello, chiedendo l’accertamento della natura simulata delle vendite, in quanto in realtà atti a titolo gratuito, e la conseguente declaratoria di nullità per difetto di forma. In subordine, era stata domandata la qualificazione dei negozi come donazioni e la loro riduzione in quanto lesive della legittima.
Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente le domande, riconoscendo la natura mista di una delle vendite e disponendo la riduzione della donazione. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva rideterminato la quota donativa e l’importo della riduzione, rigettando l’appello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sull’omesso esame di fatti decisivi, sulla tardività delle deduzioni istruttorie e sulla violazione delle norme in materia di prova presuntiva.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione non equivale alla revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito. Il ricorrente aveva indicato due circostanze che, a suo dire, non erano state considerate: un maggior prezzo pattuito e la vendita di un immobile di una società semplice. La Corte ha ritenuto la prima circostanza non decisiva, essendo compatibile con l’accertamento della sentenza impugnata, e la seconda non decisiva in quanto relativa a un’obbligazione estranea all’oggetto del giudizio e comunque già ritenuta oggetto di deduzioni inammissibili e tardive.
Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato le doglianze in parte assorbite dal rigetto del primo motivo e in parte infondate, non essendo stata censurata specificamente la valutazione di estraneità all’oggetto del giudizio delle circostanze indicate dal ricorrente.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha ricostruito l’ambito del sindacato di legittimità sulla violazione dell’art. 2729 c.c., richiamando i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi e la necessità di una valutazione complessiva degli stessi. Ha quindi escluso che la Corte d’appello avesse operato un’analisi atomistica, avendo essa compiuto un’ampia ed esaustiva disamina degli elementi acquisiti, e ha escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c., trattandosi di censure volte a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.