Dissesto dell’ente locale ed estinzione d’ufficio del giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 3292 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale determina l’estinzione d’ufficio del giudizio di ottemperanza pendente, ai sensi dell’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, con inserimento del credito azionato nella massa passiva. La regola opera quando l’atto o il fatto di gestione presupposto è anteriore alla dichiarazione di dissesto, rientrando nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il riparto di competenze si fonda sulla data dell’atto presupposto, non su quella di formazione del titolo giurisdizionale, purché questo intervenga prima dell’approvazione del rendiconto di gestione. La sopravvenuta carenza di interesse, desumibile dall’inerzia della parte compulsata da ordinanza istruttoria, resta autonoma causa di improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio per l’esecuzione del giudicato nascente da una sentenza della Corte di Appello di Catania, passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il suo credito nei confronti del Comune intimato. Il TAR, con precedente pronuncia, aveva dichiarato l’obbligo dell’ente di adottare le determinazioni amministrative necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato.
Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Comune è stato dichiarato in dissesto finanziario dal 30.5.2019. La Sezione, con ordinanza istruttoria, ha richiesto alle parti di confermare la permanenza dell’interesse alla decisione e all’amministrazione di fornire documentati chiarimenti sui fatti sopravvenuti. Nessuna delle parti ha ottemperato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni distinte. La prima attiene al comportamento processuale delle parti a fronte dell’ordinanza presidenziale con cui era stata sollecitata la conferma dell’interesse alla decisione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che l’inerzia della parte compulsata da provvedimento istruttorio consente al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, traendo dal contegno processuale elementi decisivi in ordine al venir meno dell’interesse.
La seconda questione, assorbente, concerne gli effetti del dissesto sulla procedura esecutiva. L’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000 dispone che le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. Il Collegio precisa che tale previsione si applica anche al giudizio di ottemperanza, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa siciliana.
Il TAR ricostruisce poi il perimetro della competenza dell’organo straordinario di liquidazione, richiamando l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito dalla legge n. 140/2004. Da tali norme si ricava che rientrano nella competenza del liquidatore non solo le poste passive già contabilizzate, ma tutte le obbligazioni che costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo.
Il Collegio richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria, secondo cui il provvedimento giurisdizionale che determina l’insorgere del titolo di spesa va imputato alla gestione liquidatoria quando gli atti o fatti cui è correlato sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, purché emanato prima dell’approvazione del rendiconto di gestione. Ne deriva che il debito viene imputato al bilancio della gestione liquidatoria, con paralizzazione temporanea delle attività esecutive.
Sul piano applicativo, la vicenda contenziosa rientra nella fattispecie dell’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, poiché l’atto presupposto è anteriore alla dichiarazione di dissesto e rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, con conseguente inserimento ex lege del credito nella massa passiva. Il TAR dichiara pertanto l’estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Nota della Redazione
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