Protocolli di legalità solo con imprese strategiche individuate dalla normativa golden power (TAR Sicilia n. 3293 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di impresa di rilevanza strategica per l’economia nazionale, richiesta dall’art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011 per la sottoscrizione dei protocolli di legalità con soggetti privati, non è definita dalla norma e va individuata attraverso la disciplina dei poteri speciali. Il D.L. n. 21/2012, nel settore dei trasporti, non qualifica come strategica l’attività complessivamente esercitata dall’impresa, ma solo la detenzione o gestione di specifici attivi infrastrutturali individuati dal D.P.C.M. n. 180/2020. Ne consegue che l’esercizio dell’attività di vettore marittimo e di terminalista in un porto di interesse nazionale non integra il requisito soggettivo. Il diniego opposto dall’amministrazione è pertanto legittimo, trattandosi di facoltà del Ministero dell’Interno esercitata nei limiti dei soggetti espressamente individuati.
Il Fatto
La società ricorrente svolge il servizio di traghettamento privato nello Stretto di Messina ed è concessionaria della gestione commerciale degli approdi sulle sponde di Messina e Villa San Giovanni. È a capo di un gruppo che controlla altre società operanti nel trasporto marittimo. Nel novembre 2019 ha chiesto alla Prefettura di Messina di sottoscrivere un protocollo di legalità, per garantire trasparenza ed eliminare il rischio di infiltrazione mafiosa. L’istanza è stata respinta nel 2020 e nuovamente negata nel 2024, sulla base del parere contrario del Ministero dell’Interno, che ha escluso la riconducibilità della società tra le imprese di rilevanza strategica contemplate dall’art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011.
La società ha impugnato i provvedimenti, deducendo la violazione della norma, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto la propria rilevanza strategica richiamando il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, la normativa sul golden power e la circostanza di garantire la continuità territoriale con la Sicilia e di gestire approdi in porti di interesse nazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella delimitazione dell’ambito soggettivo dell’art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011. La norma attribuisce al Ministero dell’Interno una facoltà di sottoscrivere protocolli per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, estendendo convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia. L’applicazione è però circoscritta ai soggetti espressamente individuati: tra questi, le imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale e le associazioni maggiormente rappresentative di categorie produttive.
Il TAR esclude la pertinenza del richiamo alla normativa emergenziale Covid-19. La natura straordinaria delle disposizioni e la specificità del contesto impediscono di trarne una nozione generale di rilevanza strategica. L’attività di trasporto marittimo con le isole è stata consentita durante il lock-down in quanto servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146/1990, non in ragione di una qualificazione come attività produttiva strategica. La circolare ministeriale del 27 aprile 2020, osserva il Collegio, riguarda attività orientate alle esportazioni e al settore delle costruzioni, non il trasporto marittimo.
In mancanza di una definizione univoca, la qualificazione va verificata alla luce della normativa sui poteri speciali, unica fonte che consente di individuare le imprese esercenti attività o detentrici di attivi di rilevanza strategica per l’interesse nazionale. Il D.L. n. 21/2012 delimita la nozione al sistema di difesa e sicurezza nazionale e ai servizi di comunicazione 5G; per energia, trasporti e comunicazioni la rilevanza non concerne l’impresa in sé, ma solo la detenzione o gestione di determinati attivi, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel settore dei trasporti, il D.P.C.M. n. 180 del 23 dicembre 2020 ricomprende tra le reti e gli impianti strategici, per il trasporto marittimo, soltanto l’infrastruttura del porto di interesse nazionale e la gestione dell’intero sistema-porto, rimessa alle autorità di sistema portuale. Non rientrano l’attività di trasporto marittimo svolta dal vettore, né le connesse attività logistiche di gestione del terminal passeggeri.
Il Collegio esclude quindi che operare come vettore e terminalista in un porto di interesse nazionale valga a qualificare la società come impresa di rilevanza strategica. Il diniego è legittimo per difetto del requisito soggettivo richiesto dalla norma. Il ricorso è infondato e respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni e della limitata attività difensiva dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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