Infermità cardiaca non preclude accesso Polizia di Stato per sola imperfezione (Cons. Stato n. 1465 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei requisiti psicofisici per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, il punto 5, lett. a), della Tabella 1 allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198 non considera causa di inidoneità la mera imperfezione dell’apparato cardiocircolatorio, ma solo quelle imperfezioni che siano determinanti malattie dell’endocardio, del miocardio o del pericardio. Il giudizio di non idoneità della commissione concorsuale e la verificazione che lo confermi devono pertanto esprimersi in termini specifici sulla sussistenza di una di tali malattie e non su mere anomalie congenite. La genericità e l’apparente contraddittorietà della verificazione, che qualifichi le problematiche riscontrate come «non rilevanti» o «non significative» e tuttavia concluda per l’inidoneità, giustificano il nuovo approfondimento istruttorio disposto in appello.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato. La Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici ne aveva espresso giudizio di inidoneità, con conseguente esclusione dalla procedura. Il TAR Lazio, acquisita una verificazione affidata al Policlinico militare che confermava il giudizio, respingeva il ricorso con sentenza n. 13292 dell’11 agosto 2023.

La candidata appellava. Il Consiglio di Stato, rilevato che nella verificazione disposta in primo grado le problematiche riscontrate erano state qualificate come «non rilevanti» e «non significative» pur concludendosi per l’inidoneità, disponeva con ordinanza n. 6459/2025 una nuova verificazione, affidata a un professore competente nel settore medico, che depositava la relazione l’8 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal contesto normativo. L’art. 3, comma 2, del D.M. n. 198/2003 riconduce alle cause di non idoneità le imperfezioni e infermità indicate nella Tabella 1 allegata; il punto 5, lett. a), contempla le malattie dell’endocardio, del miocardio o del pericardio. L’indagine va dunque ristretta a tale previsione, restando estranee le ipotesi delle successive lett. b), c) e d).

Il Collegio ritiene la formulazione della disposizione univoca nel non considerare preclusive le mere imperfezioni, ma solo quelle determinanti le malattie espressamente elencate. La verificazione da ultimo disposta aveva escluso tali malattie, qualificando l’anomalia riscontrata come condizione che non integrava una vera e propria patologia né alcuna limitazione funzionale.

Le difese dell’amministrazione, che pure aveva richiamato l’orientamento sull’insindacabilità dei giudizi di discrezionalità tecnica, non superano questo dato. La stessa verificazione di primo grado, del resto, aveva confermato l’esito concorsuale sulla base di affermazioni generiche e contraddittorie: non era stato precisato a quale delle forme patologiche indicate dalla norma fosse riconducibile quanto accertato.

L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado e annulla il giudizio di non idoneità e il successivo provvedimento di esclusione, con condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado e a quelle di verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *