Sospensione disciplinare: causa ostativa all’avanzamento militare (TAR Puglia n. 534 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dall’aliquota di avanzamento del personale militare sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado costituisce atto vincolato, essendo rimessa all’Amministrazione la sola verifica della ricorrenza del presupposto normativo di cui all’art. 1051, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 66/2010. La sospensione disciplinare intervenuta nel periodo di valutazione è causa ostativa all’inserimento nell’aliquota, a prescindere dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. Non è richiesta una motivazione analitica né una particolare attività istruttoria, trattandosi di attività meramente vincolata.
Il Fatto
Un militare impugnava il decreto ministeriale del 29 luglio 2021 con cui era stato escluso dall’aliquota di avanzamento per il conferimento della qualifica speciale del 31 dicembre 2020. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, che le valutazioni poste a fondamento del provvedimento erano state formulate solo il 21 giugno 2021, circa sei mesi dopo la chiusura dell’aliquota. Con il secondo motivo lamentava il difetto di motivazione dello “statino” allegato, sostenendo che la sospensione dal servizio, dal 3 ottobre al 3 novembre 2020, non avrebbe potuto legittimamente incidere sulla valutazione per l’avanzamento ai sensi degli artt. 1050 e ss. del Codice dell’Ordinamento Militare. Il Ministero della Difesa si costituiva eccependo che l’impedimento era antecedente alla formazione dell’aliquota.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli strettamente connessi. La valutazione muove dalla ricostruzione del dato normativo: l’art. 1051, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 66/2010 preclude l’inserimento nell’aliquota di avanzamento del personale militare “sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado”. Nel caso in esame, risulta documentalmente accertata la sospensione disciplinare dall’impiego dal 3 ottobre al 3 novembre 2020, irrogata con decreto del 23 settembre 2020.
Il Collegio ha precisato che, essendo la sospensione relativa al periodo oggetto di valutazione, è irrilevante che lo statino riepilogativo “allegato A” sia stato notificato successivamente alla chiusura dell’aliquota. Il provvedimento impugnato risulta pertanto adeguatamente motivato mediante il richiamo alla sospensione disciplinare, che integra il presupposto ostativo di cui alla lett. c). Non sussistono margini di discrezionalità ulteriori in capo all’Amministrazione: l’attività di riscontro si configura come meramente vincolata, con la conseguenza che non occorre una particolare attività istruttoria né un particolare corredo motivazionale, come confermato da T.A.R. Puglia, Bari, 24 aprile 2024, n. 507.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’esclusione dall’aliquota di avanzamento costituisce atto vincolato, essendo rimessa all’Amministrazione la sola verifica della ricorrenza in concreto del presupposto individuato normativamente (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 13 febbraio 2026, n. 2805; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 30 dicembre 2021, n. 8335). Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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