Il sindaco non può vietare il 5G con ordinanza contingibile e urgente (TAR Marche n. 483 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindaco non può vietare con ordinanza contingibile e urgente l’installazione e l’attivazione della tecnologia 5G sull’intero territorio comunale. Il potere extra ordinem di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 presuppone un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, accertato su prove empiriche e non su mere presunzioni, e richiede provvisorietà e temporaneità degli effetti. Il rischio sanitario da campi elettromagnetici è, allo stato, ipotetico e scientificamente indimostrato; la materia è riservata alla competenza esclusiva dello Stato e la valutazione dei rischi spetta all’A.R.P.A.. Il divieto generale sine die su aree generalizzate del territorio è pertanto illegittimo e va annullato.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, impugna l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare ha vietato a chiunque la sperimentazione e l’installazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale, fino all’emanazione di una nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dalla International Agency for Research on Cancer. Il provvedimento si fonda sul principio di precauzione e sul preteso potenziale pericolo per la salute umana.

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, articola tredici censure: incompetenza e carenza di potere, carenza dei presupposti e sviamento, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, improprio uso dell’ordinanza contingibile e urgente, violazione dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, irragionevolezza di un divieto sine die, lesione della concorrenza e del principio di neutralità tecnologica. Si costituiscono il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agcom e l’Agcm; restano non costituiti il Comune e il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso soffermandosi, in senso assorbente rispetto alle ulteriori censure, sui motivi incentrati sulla violazione dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. La norma consente al sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

La giurisprudenza richiamata è costante: i presupposti del potere extra ordinem risiedono in un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, nella provvisorietà e temporaneità degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento. Il potere di urgenza può essere esercitato solo rispetto a circostanze eccezionali e impreviste, unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni (Cons. Stato, sez. V, n. 190 del 2024 e n. 9846 del 2022).

Nel caso concreto tali presupposti mancano. Il pericolo per la salute derivante dall’utilizzo della tecnologia 5G è solamente ipotetico, poiché scientificamente indimostrato, e non può giustificare il potere extra ordinem (TAR Calabria, Catanzaro, n. 1670 del 2020; TAR L’Aquila n. 237 del 2021 e n. 8 del 2021). Manca un pregiudizio in atto e difetta la dimensione esclusivamente locale dell’emergenza: i riferimenti del provvedimento al mondo scientifico e al documento del Comitato SCHEER sono generici e non contestualizzati, privi di una situazione di precipuo pericolo accertata a livello locale sulla base di appropriate verifiche tecnico-scientifiche.

La materia della tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (Corte cost. n. 307 del 2003) e non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale. La valutazione sui rischi connessi all’esposizione è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti.

Il legislatore ha recepito tali approdi con l’art. 38 d.l. n. 76/2020, che, modificando l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, ha espressamente vietato ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato. La norma, pur successiva all’ordinanza, esprime un principio già operante. La legge quadro n. 36/2001 è già ispirata al principio di precauzione e prevede disposizioni non temporalmente limitate, ciò che esclude l’urgenza. Il divieto generale sull’intero territorio, privo di termine finale, è pertanto illegittimo e l’ordinanza va annullata, con compensazione delle spese per la delicatezza degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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