Ridimensionamento del giudicato urbanistico e ampiezza della discrezionalità pianificatoria (Cons. Stato n. 2043 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’annullamento di uno strumento urbanistico per vizio procedimentale non esprime effetti conformativi in ordine alla destinazione da imprimere a singoli immobili, ma impone soltanto l’acquisizione dei pareri prescritti dagli enti competenti. La successiva approvazione del piano costituisce esercizio di amplissima discrezionalità pianificatoria, insindacabile nel merito e non condizionata dalle pregresse destinazioni più favorevoli. Il silenzio assenso formatosi su un titolo edilizio non genera alcun legittimo affidamento se i lavori non sono mai stati iniziati e il permesso è decaduto. La previsione di una zona F1 su un immobile vincolato, che consente l’uso mediante iniziativa privata senza ablazione del bene, non integra un vincolo espropriativo. I motivi di appello devono essere esposti in apposita parte dell’atto, a pena di inammissibilità dei c.d. motivi intrusi.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile vincolato e di un terreno contiguo, sito nel Comune di Curti, ha impugnato l’approvazione del nuovo PUC e del relativo rapporto ambientale, deducendo la nullità per violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Campania e, in subordine, l’annullamento degli atti.
La censura centrale riguardava la destinazione impressa al palazzo, ricondotto alla zona F1 per attrezzature culturali anziché alla zona A – centro storico. Il TAR, espletata una verificazione, ha respinto il ricorso. Il proprietario ha proposto appello articolando sei motivi, ribadendo la violazione del giudicato, i profili di VAS, la lesione dell’affidamento e l’arbitrarietà della scelta urbanistica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui i motivi devono essere formulati in un’apposita parte dell’atto. La regola, desunta dall’art. 40 c.p.a., è funzionale a prevenire i c.d. motivi intrusi e il rischio di errori di fatto suscettibili di revocazione; possono quindi considerarsi ammissibili solo i motivi esposti nella parte in diritto.
Sul primo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 66 c.p.a.: il giudice di primo grado ha legittimamente utilizzato la verificazione per un approfondimento istruttorio giustificato dalla complessità della questione di fatto, condividendone le valutazioni senza sostituirsi al verificatore. Quanto alla pretesa elusione del giudicato, si osserva che la sentenza posta a fondamento aveva accertato un vizio procedimentale, ossia il difetto dei pareri favorevoli richiesti, e non già un obbligo di destinazione in zona A. I pareri sono stati successivamente resi in termini positivi, con valutazione globale del piano e della perimetrazione del centro storico.
Secondo il Collegio, in un’interpretazione non formalistica, è possibile che all’interno del perimetro della zona A siano ricompresi immobili classificati in zona F, destinati ad attrezzature di interesse generale: la censura che denuncia la confusione tra destinazione catastale e destinazione urbanistica è quindi infondata. Analoga ragione vale per l’assenza di rinnovazione della VAS: le modifiche apportate hanno riguardato solo condizioni di maggiore tutela, senza incidere sulle risultanze ambientali.
Sul versante del silenzio assenso sul permesso di costruire, la Corte rileva che i lavori non sono mai stati iniziati, con conseguente decadenza del titolo, il che esclude in radice ogni legittimo affidamento. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, l’atto oggetto di impugnazione è di pianificazione generale, con irrilevanza della dedotta specificità della previsione dell’art. 35 delle NTA.
Infine, sull’irragionevolezza della scelta, si ribadisce l’ampiezza della discrezionalità pianificatoria, confermata in epoca recente; la destinazione F1 è coerente con le caratteristiche dell’edificio vincolato e, consentendo la realizzazione delle finalità pubbliche mediante iniziativa privata in economia di mercato, non impone alcun vincolo sostanzialmente espropriativo. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità della questione in fatto.
Nota della Redazione
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